| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5,
6 e 19, commi 3 e 4, valutato in lire 14.040 milioni per
l'anno 1995, in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire
13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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