| (Modifica della organizzazione e delle competenze del
Consiglio superiore dei lavori pubblici).
1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed
organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di
valutazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8 - 1. Il presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica
in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle
pubbliche amministrazioni".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione, ai sensi
dell'articolo 1, terzo comma,
Pag. 34
della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva
richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza
tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di
consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di
competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi tecnici
affidati, in base a disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la
rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato
nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché
ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici
di importo pari o superiore ai 25 milioni di ECU di competenza
statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo
Stato, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre pari o superiori al detto importo, ove
esse ne facciano richiesta.
6. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni
di ECU, le competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi
presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata, secondo quanto
previsto al comma 4; qualora il
Pag. 35
lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU
presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il
provveditore regionale alle opere pubbliche sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
7. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la
presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
| |