| (Qualificazione).
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i
soggetti esecutori di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
qualità, della professionalità e della correttezza. I
prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema
di qualificazione, unico per tutti gli esecutori dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore
a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed
all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è strutturato in un ente
pubblico di autorizzazione e in organismi di diritto privato
di attestazione. L'ente pubblico di autorizzazione è collocato
presso il Ministero dei lavori pubblici ed è sottoposto alla
vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 4. All'ente
pubblico di autorizzazione è demandato il compito di
autorizzare soggetti di diritto privato ad operare nell'ambito
del sistema di qualificazione di cui al comma 2, nonché di
sovraintendere alla loro attività. Agli organismi di
attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati
Pag. 41
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45.000;
b) dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera
a);
c) requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.
4. Gli organismi di attestazione devono pronunciarsi
sulla richiesta di attestazione avanzata dall'impresa entro il
termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta
medesima.
5. I requisiti tecnico-organizzativi di cui al comma 3,
lettera c), sono provati sulla base:
a) dei titoli di studio o della professionalità
dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;
b) dei lavori eseguiti negli ultimi dieci anni;
c) della disponibilità, a titolo di proprietà o di
locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi
d'opera;
d) dell'organico medio annuo dettagliato per
dirigenti, tecnici e impiegati nonché operai;
e) di ogni altro elemento utile.
6. I requisiti economico-finanziari di cui al comma 3,
lettera c), sono provati sulla base:
a) dei bilanci o della documentazione contabile
relativi agli ultimi cinque esercizi;
b) delle referenze bancarie ovvero dell'accesso
documentato al credito ovvero della disponibilità di
fideiussione ovvero di altre garanzie:
c) di ogni altro elemento utile.
7. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) le modalità di costituzione, la composizione, i
termini e le modalità di nomina degli organi dell'ente
pubblico di autorizzazione; l'organo decisionale deve
Pag. 42
essere composto da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni
nazionali imprenditoriali di settore più rappresentative e
degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati.
Dell'organo decisionale dell'ente pubblico di autorizzazione
fanno comunque parte membri designati dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, in numero determinato dal regolamento
stesso;
b) le modalità di organizzazione e di funzionamento
dell'ente pubblico di autorizzazione;
c) le modalità e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere, fermo restando che essi devono rispondere al
requisito dell'indipendenza e sono soggetti alla sorveglianza
dell'ente pubblico di autorizzazione; i soggetti accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e
delle norme nazionali in materia, al rilascio della
certificazione dei sistemi di qualità su semplice richiesta
sono autorizzati dall'ente pubblico di autorizzazione anche
allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma
3;
d) le modalità di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualità, o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c),
nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
e) i requisiti di ordine generale e l'articolazione
dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di
cui ai commi 5 e 6 e delle relative misure in rapporto
all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3;
Pag. 43
l'organico medio annuo deve essere documentato attraverso la
certificazione relativa alle coperture assicurative e
previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due
anni;
f) la facoltà per le stazioni appaltanti, graduata
nel tempo ed in rapporto all'entità ed alla tipologia dei
lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità di cui al comma 3, lettere a) e b), e il
successivo obbligo, graduato nel tempo, unicamente per lavori
di particolare entità e tipologia;
g) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attività di qualificazione;
h) la durata dell'efficacia della qualificazione
non inferiore a due anni e non superiore a tre anni;
i) le modalità dell'esercizio, da parte
dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti, di cui all'articolo 6, sesto comma, della
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni,
delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non
soppresse ai sensi della presente legge;
l) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'ente
pubblico di autorizzazione, che ne assicura la pubblicità per
il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all'articolo 4.
8. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione
del regolamento di cui al comma 2, l'ente pubblico di
autorizzazione utilizza il personale in servizio presso gli
organismi pubblici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
e successive modificazioni, e gli ordinari stanziamenti di
bilancio.
9. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea
partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di
lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i
Pag. 44
requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
10. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una
concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti
e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
11. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che restano consentite le intestazioni alle società
fiduciarie autorizzate ad operare ai sensi della legge 23
novembre 1939, n. 1966, a condizione che le predette società
fiduciarie provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti.
| |