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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5904
DDL0486-0019
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Pag. 48 Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                (Soggetti ammessi alle gare).
    1.  Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
  dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, i seguenti
  soggetti:
        a)  le imprese individuali, anche artigiane, le
  società commerciali, le società cooperative di produzione e
  lavoro;
        b)  i consorzi fra società cooperative di produzione
  e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
  422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
  artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
        c)  i consorzi stabili di cui all'articolo 14
  costituiti, anche in forma di società consortile ai sensi
  dell'articolo 2615- ter  del codice civile, tra imprese
  individuali, anche artigiane, società commerciali, società
  cooperative di produzione e lavoro;
        d)  le associazioni temporanee di concorrenti,
  costituite dai soggetti di cui alle lettere  a), b)  e
  c),  i quali, prima della presentazione dell'offerta,
  abbiano conferito mandato collettivo speciale con
  rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo per
  conto proprio e dei mandanti, il quale esprime l'offerta in
  nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
  riguardo le disposizioni dell'articolo 15;
        e)  i consorzi di concorrenti di cui all'articolo
  2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle
  lettere  a), b)  e  c)  del presente comma, anche in
  forma di società consortile ai sensi dell'articolo
  2615- ter  del codice civile; si applicano al riguardo le
  disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge;
        f)  i gruppi europei di interesse economico,
  costituiti ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
  240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 15
  della presente legge.
 
                              Pag. 49
 
    2.  Le associazioni temporanee di cui al comma 1, lettera
  d),  i consorzi di cui al comma 1, lettera  e),  ed i
  gruppi europei di interesse economico di cui al comma 1,
  lettera  f),  possono essere strutturati:
        a)  in forma orizzontale;
        b)  in forma verticale;
        c)  in forma combinata, orizzontale e verticale.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0048 RIGINIZ=001 PAGFIN=0049 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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