| (Requisiti per la partecipazione
dei consorzi alle gare).
1. I requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei lavori pubblici dei soggetti di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 gennaio 1991, n. 55, e dal regolamento di cui all'articolo
10, comma 2, salvo i requisiti relativi alla disponibilità
delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate. A tali consorzi non si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1, per un periodo
di cinque anni dalla data di costituzione del consorzio
stabile, tutti i requisiti di idoneità tecnicoorganizzativa ed
economico-finanziaria, nelle misure previste dalla normativa
vigente, sono computati sommando i requisiti comunque
posseduti dalle imprese consorziate e dal consorzio stesso.
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