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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5906
DDL0486-0021
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                     (Consorzi stabili).
    1.  Si intendono per consorzi stabili quelli, formati da non
  meno di tre soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
  a),
 
                              Pag. 50
 
  che, con decisione assunta dai rispettivi organi
  deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto
  nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non
  inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
  struttura di impresa.
    2.  I consorzi stabili si iscrivono all'Albo nazionale dei
  costruttori a seguito di semplice verifica, da parte dei
  competenti organi, dell'effettiva detenzione da parte dei
  singoli consorziati delle iscrizioni alle classifiche
  dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali il consorzio
  richiede l'iscrizione, nonché dell'avvenuta revisione delle
  stesse ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto del
  Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.
    3.  Nel caso in cui più di un'impresa consorziata detenga
  l'iscrizione per una determinata categoria dell'Albo nazionale
  dei costruttori, il consorzio stabile è iscritto in tale
  categoria per la classifica immediatamente superiore a quella
  più elevata tra quelle possedute dalle imprese, a condizione
  che la somma degli importi già posseduti da tutte le
  consorziate sia almeno pari all'importo della classifica
  immediatamente superiore.
    4.  Per l'iscrizione alla classifica 10 (illimitata) è in
  ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
  già possegga tale iscrizione.
    5.  L'iscrizione del consorzio stabile all'Albo nazionale
  dei costruttori non fa venir meno nè sospende l'efficacia
  della contemporanea iscrizione delle singole imprese
  consorziate; il certificato di iscrizione di queste ultime
  deve tuttavia riportare la segnalazione di partecipazione al
  consorzio stabile.
    6.  Il regolamento stabilisce i criteri di attribuzione ai
  consorziati dei requisiti economico-finanziari e
  tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso
  di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei
  anni dalla data di costituzione.
    7.  Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei
  confronti delle stazioni appaltanti,
 
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  per quanto riguarda la realizzazione dei lavori
  affidati prima dello scioglimento.  In caso di recesso o di
  fallimento di una delle imprese consorziate, il rapporto è
  risolto qualora tale recesso o fallimento comporti il venir
  meno del numero minimo di soggetti richiesto per la
  costituzione del consorzio stabile.  E' in facoltà della
  stazione appaltante proseguire nel rapporto consentendo, entro
  un termine perentorio, la partecipazione al consorzio stabile
  di un nuovo soggetto o di soggetti qualificati, nei confronti
  dei quali abbia espresso il proprio preventivo gradimento.
    8.  Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 2, detta le
  norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui
  al medesimo articolo 10 ai consorzi stabili ed ai soggetti
  consorziati.
    9.  Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
  le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro
  quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19
  marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
    10.  E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili
  costituire tra loro o con terzi consorzi, associazioni
  temporanee e gruppi ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
  lettere  b), d), e)  ed  f),  nonché più di un
  consorzio stabile.
    11.  Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
  previsti all'articolo 4, parte I, della tariffa allegata al
  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
  registro, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
  sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
  in misura fissa.  Non è dovuta la tassa sulle concessioni
  governative posta a carico delle società ai sensi
  dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre
  1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
    12.  I benefìci di cui al comma 11 si applicano fino al 31
  dicembre 1996.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= FPD PAGINIZ=0049 RIGINIZ=032 PAGFIN=0051 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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