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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5907
DDL0486-0022
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Pag. 52 Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                  (Riunione di concorrenti).
    1.  La partecipazione alle procedure di affidamento delle
  associazioni temporanee, dei consorzi e dei gruppi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d), e)  ed  f),  è
  ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
  le mandanti o gli altri partecipanti siano in possesso dei
  requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
  degli articoli 10 e 11, per la quota percentuale indicata per
  ciascuno di essi dal decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del
  comma 2 dell'articolo 11, e dal regolamento di cui
  all'articolo 10, comma 2, che la stabilisce in conformità a
  quanto previsto dal predetto decreto n.  55 del 1991.  Sono
  fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6,
  del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, a condizione
  che l'impresa da associare sia iscritta all'Albo nazionale dei
  costruttori, in una qualsiasi categoria, per classifica almeno
  pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
    2.  Per le associazioni temporanee in forma verticale o
  combinata i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, se
  frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
  capogruppo, che deve essere comunque costituito da un unico
  soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere  a), b)
  e  c),  per i lavori della categoria o delle categorie
  prevalenti e per il relativo importo; per i lavori scorporati
  ciascun mandante, ovvero ciascuna associazione orizzontale
  mandante, deve possedere i requisiti previsti per l'importo
  dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
  indicata per il concorrente singolo.
    3.  L'offerta dei concorrenti consorziati o riuniti in forma
  orizzontale determina la loro responsabilità solidale nei
  confronti della stazione appaltante.  Nelle associazioni in
  forma verticale la responsabilità per gli assuntori di lavori
  scorporabili è limitata all'esecuzione dei lavori di
  rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
 
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  solidale del mandatario o del capogruppo.  Nelle
  associazioni in forma combinata, fermo restando quanto
  disposto per le associazioni in forma verticale, la
  responsabilità dei raggruppamenti orizzontali in esse presenti
  è solidale per la parte dei lavori di competenza di ciascun
  raggruppamento orizzontale.
    4.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
  in più di un'associazione temporanea, consorzio o gruppo di
  cui all'articolo 12, comma 1, lettere  d),   e)  ed
  f),  ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola
  qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
  associazione, consorzio o gruppo.  I consorzi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  b)  e  c),  sono
  tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
  il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di
  partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
    5.  Sono vietati le associazioni in partecipazione, le
  associazioni temporanee, i consorzi e i gruppi di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d),   e)  ed
  f),  concomitanti o successivi all'aggiudicazione della
  gara.
    6.  L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
  l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto,
  nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
  consorzio concomitanti o successivi dalle procedure di
  affidamento relative ai medesimi lavori.
    7.  Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
  rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavorazioni di notevole
  contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
  quali strutture, impianti, opere speciali, restauro e
  manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
  decorate di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
  successive modificazioni, e qualora il valore di una singola
  lavorazione superi il 15 per cento dell'importo totale, esse
  non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
  esclusivamente dal soggetto affidatario.  In tali casi, i
  soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
  lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
  articolo, associazioni temporanee di tipo verticale o
  combinato.
    8.  Ciascun associato, consorziato o partecipante alle
  associazioni temporanee, ai
 
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  consorzi o ai gruppi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
  d), e)  ed  f),  può eseguire lavori nei limiti dei
  requisiti di cui agli articoli 10 e 11 dallo stesso
  posseduti.
    9.  I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di
  produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane di cui
  all'articolo 12, comma 1, possono far eseguire i lavori alle
  imprese consorziate purché indicate e qualificate in sede di
  aggiudicazione della gara senza che ciò costituisca
  subappalto.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0052 RIGINIZ=001 PAGFIN=0054 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=54 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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