| (Riunione di concorrenti).
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee, dei consorzi e dei gruppi di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) ed f), è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché
le mandanti o gli altri partecipanti siano in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi
degli articoli 10 e 11, per la quota percentuale indicata per
ciascuno di essi dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 11, e dal regolamento di cui
all'articolo 10, comma 2, che la stabilisce in conformità a
quanto previsto dal predetto decreto n. 55 del 1991. Sono
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 6,
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, a condizione
che l'impresa da associare sia iscritta all'Albo nazionale dei
costruttori, in una qualsiasi categoria, per classifica almeno
pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
2. Per le associazioni temporanee in forma verticale o
combinata i requisiti di cui agli articoli 10 e 11, se
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo, che deve essere comunque costituito da un unico
soggetto di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b)
e c), per i lavori della categoria o delle categorie
prevalenti e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante, ovvero ciascuna associazione orizzontale
mandante, deve possedere i requisiti previsti per l'importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo.
3. L'offerta dei concorrenti consorziati o riuniti in forma
orizzontale determina la loro responsabilità solidale nei
confronti della stazione appaltante. Nelle associazioni in
forma verticale la responsabilità per gli assuntori di lavori
scorporabili è limitata all'esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
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solidale del mandatario o del capogruppo. Nelle
associazioni in forma combinata, fermo restando quanto
disposto per le associazioni in forma verticale, la
responsabilità dei raggruppamenti orizzontali in esse presenti
è solidale per la parte dei lavori di competenza di ciascun
raggruppamento orizzontale.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in più di un'associazione temporanea, consorzio o gruppo di
cui all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) ed
f), ovvero di partecipare alla gara anche in forma singola
qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
associazione, consorzio o gruppo. I consorzi di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre e a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le
associazioni temporanee, i consorzi e i gruppi di cui
all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) ed
f), concomitanti o successivi all'aggiudicazione della
gara.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'affidamento o la nullità del contratto,
nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio concomitanti o successivi dalle procedure di
affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavorazioni di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti, opere speciali, restauro e
manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, e qualora il valore di una singola
lavorazione superi il 15 per cento dell'importo totale, esse
non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dal soggetto affidatario. In tali casi, i
soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
lavorazioni sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, associazioni temporanee di tipo verticale o
combinato.
8. Ciascun associato, consorziato o partecipante alle
associazioni temporanee, ai
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consorzi o ai gruppi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere
d), e) ed f), può eseguire lavori nei limiti dei
requisiti di cui agli articoli 10 e 11 dallo stesso
posseduti.
9. I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di
produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane di cui
all'articolo 12, comma 1, possono far eseguire i lavori alle
imprese consorziate purché indicate e qualificate in sede di
aggiudicazione della gara senza che ciò costituisca
subappalto.
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