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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5908
DDL0486-0023
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.54 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
            (Programmazione dei lavori pubblici).
    1.  L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla
  presente legge si svolge sulla base di un programma triennale
  e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui
  all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano entro il
  15 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco dei lavori da
  realizzare nell'anno stesso.
    2.  Il programma triennale costituisce momento attuativo di
  studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione
  dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
  predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
  quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
  soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
  prioritari.  Gli studi individuano i lavori strumentali al
  soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
  caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
  economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
  dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti
  ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche.  In
  particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
  priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
  realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
  quanto suscettibili di gestione economica.  In sede di prima
  applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma
  1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al
  censimento degli studi esistenti o in corso.
    3.  Il programma triennale deve prevedere un ordine di
  priorità tra le categorie
 
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  di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno
  di ogni categoria.  In ogni categoria sono comunque prioritari
  i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
  esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché
  gli interventi per i quali ricorra la possibilità di
  finanziamento con capitale privato maggioritario.  Il programma
  triennale deve altresì prevedere i tempi di realizzazione dei
  lavori.
    4.  Nel programma triennale sono altresì indicati i beni
  immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo
  21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione
  anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
  una gara; tali beni sono classificati e valutati e ne viene
  acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
    5.  Il programma triennale dei comuni individua le aree su
  cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento
  urbanistico generale vigente o, in mancanza di questo, dello
  strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in
  allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere
  di urbanizzazione relative agli interventi previsti.
    6.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
  lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
  priorità ivi indicate.  Sono fatti salvi gli interventi imposti
  da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
  regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
  livello statale o regionale.
    7.  Gli studi di cui al comma 2 sono redatti dagli uffici
  tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora
  occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di
  una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi
  tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge
  possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19,
  comma 1, lettere  d), e), f)  e  g),  ai quali sono
  affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del
  medesimo articolo 19.
    8.  Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti
  annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori
  da realizzare nell'anno.
 
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    9.  L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al
  comma 8 è subordinata alla previa approvazione della
  progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 18,
  salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
  sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla
  stima sommaria dei costi.
    10.  Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere
  inserito nell'elenco annuale limitatamente ad uno o più lotti,
  purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata
  la progettazione almeno preliminare, e siano state
  quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per
  la realizzazione dell'intero lavoro.  In ogni caso il
  coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità,
  fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
    11.  I progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale
  devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
  adottati.  Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali
  strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine
  ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
  e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da
  qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
  lavori pubblici.  Per motivate ragioni di pubblico interesse si
  applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
  modificato e integrato dal decreto del Presidente della
  Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi
  quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
  successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della
  legge 8 giugno 1990, n. 142.
    12.  L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
  aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
  preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
  contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
  stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
  in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
  statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
  rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
 
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  ai sensi dell'articolo 3 del decretolegge 31 ottobre
  1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.  Il
  finanziamento pubblico parziale di lavori suscettibili di
  gestione economica è subordinato alla impossibilità di
  realizzarli esclusivamente con capitali privati.  Un lavoro non
  inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla
  base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
  già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al
  momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le
  somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di
  economie.
    13.  I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
  ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo,
  non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
  pubbliche amministrazioni.
    14.  I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il
  programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla
  base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  con decreto del Ministro dei lavori pubblici.  I programmi e
  gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
  pubblici che ne dà pubblicità.  Gli stessi soggetti sono tenuti
  a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una
  relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato
  effettuato il collaudo finale.
    15.  Il regolamento e le leggi regionali definiscono i tempi
  e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
  aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali,
  di cui al presente articolo, nonché le disposizioni
  applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni
  aggiudicatrici.
    16.  Per le attività di individuazione dei beni di cui al
  comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
  della consulenza di società e di esperti, scelti tra i
  soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere  d), e),
  f)  e  g),  con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12
  del medesimo articolo 19.
 
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    17.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano
  a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla
  pubblicazione del decreto di cui al comma 14.
    18.  L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
  amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
  pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0054 RIGINIZ=012 PAGFIN=0058 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=54 PAGEFIN=58 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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