| 1. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è
autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1993.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
utilizzo per lire 9.000 milioni, delle disponibilità del Fondo
centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10,
comma primo, della legge 17 febbraio 1982, n. 41, che all'uopo
vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'Amministrazione competente.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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