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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5910
DDL0486-0025
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                 (Attività di progettazione).
    1.  La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti,
  preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di
  spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di
  successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
  ed esecutiva, in modo da assicurare:
        a)  la qualità dell'opera e la rispondenza alle
  finalità ad essa relative;
        b)  la conformità alle norme ambientali,
  urbanistiche e paesaggistiche;
        c)  il soddisfacimento dei requisiti essenziali,
  definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
 
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    2.  Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e
  grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie
  per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.  Il
  responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di
  progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
  dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni
  di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad
  integrarle ovvero a modificarle.
    3.  Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
  qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze
  da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una
  relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
  soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali
  soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
  geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e
  tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
  prima approssimazione, nonché dei costi, da determinare in
  relazione ai benefìci previsti.  Il progetto preliminare
  consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle
  caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e
  tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione
  di spesa per la realizzazione del lavoro.
    4.  Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori
  da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei
  vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
  progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari
  ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
  approvazioni.  Esso consiste in una relazione descrittiva dei
  criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
  caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
  delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
  ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
  descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
  delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli
  per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed
  indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed
  alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle
 
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  strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo
  degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
  progetto nonché in un computo metrico estimativo.  Gli studi e
  le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico,
  geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
  chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un
  livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
  strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico
  estimativo.
    5.  Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
  definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare
  ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un
  livello di definizione tale da consentire che ogni elemento
  sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e
  prezzo.  In particolare il progetto è costituito dall'insieme
  delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli
  impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate,
  compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
  speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
  metrico estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari e da
  quant'altro necessario per l'immediata costruzione e per
  l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonché
  delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse
  all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni
  prestazionali di progetto.  Esso è redatto sulla base degli
  studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
  eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di
  verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari
  nonché sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni
  e di picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del
  sottosuolo, anche ai fini della riduzione delle circostanze
  imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 del
  codice civile.  Il progetto esecutivo deve essere altresì
  corredato da apposito piano di manutenzione del lavoro e delle
  sue parti da redigere nei termini e con le modalità stabiliti
  dal regolamento.
    6.  In relazione alle caratteristiche e all'importanza
  dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di
  lavori e
 
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  alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze
  di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e
  momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.
    7.  Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione
  dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e
  alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti
  previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati
  di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
  aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o
  realizzatori.  Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico
  gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società
  di servizi esterni per le attività di supporto di cui
  all'articolo 9, comma 7.
    8.  I progetti sono redatti in modo da assicurare il
  coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
  contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
  nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità
  e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
    9.  L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
  ricerche necessarie all'attività di progettazione è
  autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
  localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0058 RIGINIZ=020 PAGFIN=0061 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=61 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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