Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5911
DDL0486-0026
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.61 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                  (Redazione dei progetti).
    1.  I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono
  redatti:
        a)  dagli uffici tecnici delle stazioni
  appaltanti;
        b)  da uffici consortili di progettazione e di
  direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
  unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i
  consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
  bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
  articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
        c)  dagli organismi di altre pubbliche
  amministrazioni di cui le singole amministrazioni
  aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
 
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        d)  da professionisti singoli od associati nelle
  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
  successive modificazioni;
        e)  dalle società professionali di progettazione di
  cui al comma 7, lettera  a);
        f)  dalle società imprenditoriali di progettazione
  di cui al comma 7, lettera  b);
        g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai
  soggetti di cui alle lettere  d), e)  ed  f),  ai
  quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 in
  quanto compatibili.
    2.  I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
  lettere  a), b)  e  c),  sono firmati da dipendenti
  delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali
  ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate
  categorie professionali, dal regolamento.  L'onere
  dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.
    3.  Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la
  stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
  di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
  professionale a favore dei dipendenti incaricati della
  progettazione.  Nel caso di affidamento della progettazione a
  soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
  stessi.
    4.  La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
  esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di
  attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
  in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
  stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i
  tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
  funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare
  complessità o in caso di necessità di predisporre progetti
  integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di
  competenze, accertati e certificati dal coordinatore unico del
  procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
  comma 1, lettere  d), e), f)  e  g).  Le società di
  cui al comma 1, lettera  f),  possono essere affidatarie
  di incarichi di progettazione soltanto nel caso che i
  corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a
  200.000 ECU, salvo che vi sia
 
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  necessità di predisporre progetti integrati che richiedano
  l'apporto di una pluralità di competenze.
    5.  Ad università, loro strutture ed enti pubblici di
  ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite
  convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche per
  la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
  e dei progetti preliminari.
    6.  Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e
  le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso
  interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla
  progettazione ed alla realizzazione di un intervento.
    7.  Ai fini della presente legge:
        a)  sono società professionali di progettazione le
  società costituite tra professionisti iscritti negli appositi
  albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
  forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
  titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
  di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
  libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
  fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
  dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi
  di impatto ambientale; a tali società non si applica il
  divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
  n. 1815.  I soci delle società professionali agli effetti
  previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
  l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della
  citata legge n. 1815 del 1939.  Ai corrispettivi delle società
  si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10
  della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive
  modificazioni;
        b)  sono società imprenditoriali di progettazione le
  società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V
  del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
  fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
  dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
  di impatto ambientale; a tali società non si applica il
  divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
  n. 1815.  Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al
  versamento, per conto dei direttori
 
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  tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società
  con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di
  dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e
  continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle
  rispettive casse di previdenza, del contributo soggettivo di
  cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e
  successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai
  predetti soggetti percepita.  Ai corrispettivi delle società si
  applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della
  legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
    8.  I requisiti organizzativi e tecnici delle società di
  progettazione sono individuati nel regolamento, fermo il
  principio che l'attività di progettazione ed i singoli
  progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti
  iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e
  personalmente responsabili.
    9.  Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
  partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
  pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i
  quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
  medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
  cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
  controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
  progettazione.  Le situazioni di controllo e di collegamento si
  determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
  2359 del codice civile.  I divieti di cui al presente comma
  sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
  progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
  dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
  attività di supporto alla progettazione ed ai loro
  dipendenti.
    10.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
  importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si
  applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
  marzo 1995, n. 157.
    11.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
  importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento
  disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni
  appaltanti devono rispettare, contemperando i princìpi
  generali della trasparenza e del buon andamento
 
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  con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le
  modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.
    12.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
  importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni
  appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata
  pubblicità agli stessi.  Fino alla data di entrata in vigore
  del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione
  avviene sulla base dei  curricula  presentati dai
  progettisti.
    13.  Quando la prestazione riguardi la progettazione di
  lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
  architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
  nonché tecnologico e impiantistico, le stazioni appaltanti
  valutano in via prioritaria, indipendentemente dal valore
  dell'incarico di progettazione, la possibilità di esperire un
  concorso di progettazione.
    14.  Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione
  ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve
  essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti
  esterni, al progettista incaricato.
    15.  Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto
  affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve
  essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
  albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
  personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
  sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
  delle rispettive qualificazioni professionali.  Deve inoltre
  essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
  incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
  specialistiche.  Resta ferma l'equiparazione sancita
  dall'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
  157, per i professionisti iscritti nei registri professionali
  degli Stati membri dell'Unione europea.  Ai sensi dell'articolo
  12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 157 del 1995,
  e dell'articolo 11, comma 1, lettera  d),  del decreto
  legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ai fini dell'affidamento
  degli incarichi relativi alle prestazioni indicate, i singoli
  professionisti ed i soggetti contraenti di cui al comma 1,
  lettere  d), e), f)  e  g),  devono dimostrare
  all'atto dell'offerta la regolarità della propria posizione
  contributiva ai fini previdenziali.
 
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    16.  I corrispettivi delle attività di progettazione sono
  calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre
  a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il
  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
  dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
  aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
  dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli.  Con lo stesso
  decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
  percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
  in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
  percentuale, non superiore al 2 per cento, per il pagamento
  dei corrispettivi per le attività di supporto di cui
  all'articolo 9, comma 7.
    17.  Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 16,
  continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.
  Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata
  per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per
  la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
  il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
  applicano le aliquote fissate per il preventivo
  particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
  capitolati e i contratti.
    18.  I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
  16 sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della
  legge 5 maggio 1976, n. 340.  Ogni patto contrario è nullo.
    19.  In tutti gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e
  13 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
  eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
  geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
  picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la
  sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  Resta
  comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
    20.  Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai
  commi 10, 11, 12 e 13 le società di cui al comma 1, lettere
  e)  ed  f),  devono:
        a)  indicare, qualora costituite nella forma di
  società di persone o di società
 
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  cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di
  società, la dicitura "società professionale di progettazione
  (s.p.p.)";
        b)  indicare, qualora costituite nella forma di
  società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo
  di società, la dicitura "società imprenditoriale di
  progettazione (s.i.p.)";
        c)  disporre, qualora costituite nella forma di
  società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi
  titolo professionale di ingegnere o di architetto e iscritti
  nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di
  collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
  della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
  svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in
  relazione alle quali controfirmano gli elaborati, nonché di
  gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e
  contabile;
        d)  rispettare, qualora costituite nella forma di
  società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo
  comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto
  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
  n. 1577, e successive modificazioni;
        e)  prescegliere, qualora costituite nella forma di
  società in accomandita semplice o per azioni, gli
  accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli
  albi;
        f)  essere in possesso degli eventuali ulteriori
  requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal regolamento, a
  decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della
  sua entrata in vigore.
    21.  Ai fini della partecipazione alla gara per gli
  affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13, le società di
  progettazione costituite dopo la data di entrata in vigore
  della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro
  costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
  economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
  bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
  delle società, qualora costituite nella forma di società di
  persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici e
  dei professionisti dipendenti della società con rapporto a
  tempo
 
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  indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
  collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite
  nella forma di società di capitali; per le società costituite
  fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della
  presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo
  massimo di tre anni da tale data.
    22.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
  affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che
  in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate
  dal responsabile unico del procedimento anche in relazione ai
  criteri che possono essere stabiliti dal regolamento e dalle
  leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte
  del nuovo progettista, dell'attività progettuale
  precedentemente svolta.  L'affidamento può ricomprendere
  entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
  l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
  alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla
  progettazione definitiva.
    23.  Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
  lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
  e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza
  degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
  16, comma 1, e la loro conformità alla normativa vigente.  Tale
  verifica può essere effettuata da organismi di controllo
  accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
  EN 45.000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
  appaltanti.
 
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