| (Redazione dei progetti).
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono
redatti:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti;
b) da uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i
consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) dagli organismi di altre pubbliche
amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
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d) da professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni;
e) dalle società professionali di progettazione di
cui al comma 7, lettera a);
f) dalle società imprenditoriali di progettazione
di cui al comma 7, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai
quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 in
quanto compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni iscritti ai relativi albi professionali
ovvero in possesso dei requisiti stabiliti, per determinate
categorie professionali, dal regolamento. L'onere
dell'iscrizione all'albo compete all'amministrazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la
stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a
soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di
attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i
tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare
complessità o in caso di necessità di predisporre progetti
integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di
competenze, accertati e certificati dal coordinatore unico del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di
cui al comma 1, lettera f), possono essere affidatarie
di incarichi di progettazione soltanto nel caso che i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a
200.000 ECU, salvo che vi sia
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necessità di predisporre progetti integrati che richiedano
l'apporto di una pluralità di competenze.
5. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di
ricerca può essere affidata, nell'ambito di apposite
convenzioni, la sola realizzazione di studi e di ricerche per
la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici
e dei progetti preliminari.
6. Il regolamento definisce le modalità di rappresentanza e
le responsabilità afferenti a ciascun soggetto, sia esso
interno o esterno all'amministrazione, che partecipa alla
progettazione ed alla realizzazione di un intervento.
7. Ai fini della presente legge:
a) sono società professionali di progettazione le
società costituite tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi
di impatto ambientale; a tali società non si applica il
divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
n. 1815. I soci delle società professionali agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della
citata legge n. 1815 del 1939. Ai corrispettivi delle società
si applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10
della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive
modificazioni;
b) sono società imprenditoriali di progettazione le
società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale; a tali società non si applica il
divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939,
n. 1815. Le società imprenditoriali sono tenute annualmente al
versamento, per conto dei direttori
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tecnici e dei professionisti dipendenti dalla società
con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di
dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ne sia obbligatoria l'iscrizione alle
rispettive casse di previdenza, del contributo soggettivo di
cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e
successive modificazioni, in proporzione alla retribuzione dai
predetti soggetti percepita. Ai corrispettivi delle società si
applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
8. I requisiti organizzativi e tecnici delle società di
progettazione sono individuati nel regolamento, fermo il
principio che l'attività di progettazione ed i singoli
progetti devono essere eseguiti da uno o più professionisti
iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e
personalmente responsabili.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro
dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
importo stimato sia pari o superiore a 200.000 ECU, si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, contemperando i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento
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con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le
modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni
appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata
pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione
avviene sulla base dei curricula presentati dai
progettisti.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico e impiantistico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria, indipendentemente dal valore
dell'incarico di progettazione, la possibilità di esperire un
concorso di progettazione.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione
ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori deve
essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti
esterni, al progettista incaricato.
15. Indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico di progettazione, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita
dall'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, per i professionisti iscritti nei registri professionali
degli Stati membri dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo
12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 157 del 1995,
e dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ai fini dell'affidamento
degli incarichi relativi alle prestazioni indicate, i singoli
professionisti ed i soggetti contraenti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g), devono dimostrare
all'atto dell'offerta la regolarità della propria posizione
contributiva ai fini previdenziali.
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16. I corrispettivi delle attività di progettazione sono
calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre
a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale, non superiore al 2 per cento, per il pagamento
dei corrispettivi per le attività di supporto di cui
all'articolo 9, comma 7.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 16,
continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.
Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata
per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per
la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per
il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si
applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti.
18. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma
16 sono minimi inderogabili ai sensi dell'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
19. In tutti gli affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e
13 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, a consulenze specialistiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
20. Ai fini della partecipazione agli affidamenti di cui ai
commi 10, 11, 12 e 13 le società di cui al comma 1, lettere
e) ed f), devono:
a) indicare, qualora costituite nella forma di
società di persone o di società
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cooperativa, nella denominazione sociale, dopo il tipo di
società, la dicitura "società professionale di progettazione
(s.p.p.)";
b) indicare, qualora costituite nella forma di
società di capitali, nella denominazione sociale, dopo il tipo
di società, la dicitura "società imprenditoriale di
progettazione (s.i.p.)";
c) disporre, qualora costituite nella forma di
società di capitali, di uno o più direttori tecnici, aventi
titolo professionale di ingegnere o di architetto e iscritti
nei rispettivi albi da almeno dieci anni, con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in
relazione alle quali controfirmano gli elaborati, nonché di
gestione delle commesse dal punto di vista funzionale e
contabile;
d) rispettare, qualora costituite nella forma di
società cooperativa, le disposizioni dell'articolo 22, primo
comma, e dell'articolo 23, primo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni;
e) prescegliere, qualora costituite nella forma di
società in accomandita semplice o per azioni, gli
accomandatari esclusivamente fra professionisti iscritti agli
albi;
f) essere in possesso degli eventuali ulteriori
requisiti tecnico-organizzativi stabiliti dal regolamento, a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della
sua entrata in vigore.
21. Ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti di cui ai commi 10, 11, 12 e 13, le società di
progettazione costituite dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal
bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di
persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici e
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a
tempo
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indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite
nella forma di società di capitali; per le società costituite
fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della
presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo
massimo di tre anni da tale data.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma
affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che
in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate
dal responsabile unico del procedimento anche in relazione ai
criteri che possono essere stabiliti dal regolamento e dalle
leggi regionali; in tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attività progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alle determinazioni delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
23. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo
16, comma 1, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale
verifica può essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45.000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti.
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