| (Procedure di scelta del contraente).
1. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo
21, comma 2, lettera a), le stazioni appaltanti
applicano alternativamente:
a) le procedure di pubblico incanto, licitazione
privata o trattativa privata, secondo la disciplina per esse
previste, ponendo a base di gara un progetto esecutivo;
l'offerta ha ad oggetto il prezzo; il contratto è stipulato a
corpo, o a corpo e a misura, o esclusivamente a misura,
secondo quanto previsto dall'articolo 21, commi 6 e 7;
b) le procedure di pubblico incanto o licitazione
privata, secondo la disciplina per esse previste, ponendo a
base di gara un progetto preliminare, corredato in tal caso
dagli elaborati relativi alle indagini ed ai rilievi di cui
all'articolo 18, comma 5; l'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo; il contratto è stipulato
esclusivamente a corpo. Tale procedura
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può essere impiegata soltanto in seguito a motivata decisione
delle stazioni appaltanti, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche
differenziate.
2. Per l'affidamento degli appalti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti applicano le
procedure di pubblico incanto, licitazione privata o
trattativa privata, secondo la disciplina per esse prevista,
ponendo a base di gara un progetto definitivo; l'offerta ha ad
oggetto le eventuali varianti al progetto definitivo ed il
prezzo; il contratto è stipulato a corpo, o a corpo e a
misura, o esclusivamente a misura, secondo quanto previsto
dall'articolo 21, commi 6 e 7; l'impresa affidataria assume
l'obbligo di redazione del progetto esecutivo e di esecuzione
dei lavori.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e al comma
2, l'approvazione del progetto esecutivo da parte della
stazione appaltante non esonera l'impresa affidataria dai suoi
obblighi e responsabilità per l'attività progettuale svolta.
Le varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori od
omissioni progettuali sono a carico dell'impresa
affidataria.
4. Per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo
21, comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le
procedure di pubblico incanto o di licitazione privata,
secondo la disciplina per esse previste, ponendo a base di
gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche dagli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha
ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 24, comma 3,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base di gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. Per l'affidamento della concessione l'amministrazione
aggiudicatrice può richiedere, in sede di bando di gara, che
l'affidatario debba comunque essere costituito
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sotto forma di società di capitali, al fine della
realizzazione e della gestione del lavoro. Qualora
l'affidatario non intenda eseguire i lavori oggetto della
concessione con la propria organizzazione di impresa non si
applicano le norme dell'articolo 10, ad eccezione del comma
10, e dell'articolo 11, ad eccezione dei commi 5, 6 e 7.
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