| (Promotore).
1. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
proposte, conformi alla programmazione triennale di cui
all'articolo 16, relative alla realizzazione in concessione di
cui all'articolo 21, comma 3, di lavori pubblici o di pubblica
utilità con risorse totalmente a carico dei promotori stessi.
Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonché
da un piano economicofinanziario asseverato da banche, con la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle
garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese da sostenere per la eventuale redazione del
progetto definitivo e l'importo di quelle sostenute per la
redazione del progetto preliminare e degli studi
tecnico-economici; detto importo è comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile e deve essere accettato dalla amministrazione
aggiudicatrice.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni
aggiudicatrici, valutata la fattibilità delle proposte
presentate anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale,
verificata l'assenza di ogni altro vincolo ostativo alla
realizzazione dei progetti ed esaminatele anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono
prioritarie nell'ambito della programmazione di cui
all'articolo 16. Nei
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successivi due mesi le amministrazioni aggiudicatrici
procedono alternativamente:
a) ad indire la licitazione privata per
l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il
progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato in base alle richieste delle amministrazioni
stesse;
b) ad invitare il promotore a redigere, sulla base
del progetto preliminare eventualmente modificato secondo le
richieste delle amministrazioni stesse, il progetto
definitivo, fissando altresì il termine di redazione, che non
può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a
duecentoquaranta giorni, e, successivamente, ad indire la
licitazione privata per l'affidamento della concessione,
ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal
promotore.
3. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
33, comma 1, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
4. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo,
oltre alla cauzione di cui all'articolo 33, comma 1, versano,
mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle
spese di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'ulteriore cauzione di cui al comma 4 è restituita ai
partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta
l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal
soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece
corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a
titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la
redazione della proposta, per la eventuale redazione del
progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere
dell'ingegno.
6. Il regolamento disciplina le forme di controllo che i
soggetti finanziatori esercitano in tutte le fasi di
progettazione, di realizzazione e di gestione dell'opera.
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7. Possono presentare le proposte di cui al comma 1
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui all'articolo 12 eventualmente associati o
consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
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