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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5916
DDL0486-0031
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.31 (che inizia a pag.76 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
  (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
                        giudicatrici).
    1.  L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo
  22, comma 1, lettera  a),  nonché dell'articolo 22, comma
  2,  nel caso sia esclusa la presentazione di eventuali
  varianti al progetto posto a base di gara, è effettuata con il
  criterio del prezzo più basso determinato alternativamente:
      a)  per i contratti da stipulare a misura, mediante
  ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
  mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
  subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5
  della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
      b)  per i contratti da stipulare a corpo, o a corpo
  e a misura, per la parte a corpo, mediante ribasso
  sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero con la
  predetta offerta a prezzi unitari e, per la parte da stipulare
  a misura, mediante la medesima offerta a prezzi unitari.
    2.  L'offerta formulata a prezzi unitari deve indicare un
  prezzo complessivo determinato attraverso l'applicazione dei
  prezzi unitari a ciascuna voce della lista delle lavorazioni e
  delle forniture definite e quantificate nei documenti di gara.
  Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei
  prodotti dei quantitativi per i prezzi indicati per ciascuna
  delle voci predette.  Per quanto non espressamente previsto dal
  presente comma e in quanto compatibile si applica l'articolo 5
  della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
    3.  L'aggiudicazione degli appalti ai sensi dell'articolo
  22, comma 2, nel caso l'offerta possa comprendere eventuali
 
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  varianti al progetto posto a base di gara, e ai sensi
  dell'articolo 22, comma 1, lettera  b),  nonché
  l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 21, comma
  3, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più
  vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi,
  variabili in relazione ai lavori da realizzare:
      a)  nel caso di appalti:
        1) il prezzo;
        2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da
  realizzare;
        3) il tempo di esecuzione dei lavori;
        4) la completezza del piano per la sicurezza del
  cantiere;
        5) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
        6) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
  lavoro da realizzare;
      b)  nel caso di concessioni:
        1) il prezzo;
        2) il valore tecnico ed estetico dei lavori da
  realizzare;
        3) il tempo di esecuzione dei lavori;
        4) il rendimento;
        5) l'impatto ambientale dei lavori e la loro incidenza
  sul territorio;
        6) la durata della concessione;
        7) il valore iniziale delle tariffe da praticare
  all'utenza, le loro modalità di gestione nonché la metodologia
  di aggiornamento delle stesse;
        8) il valore residuo;
        9) ulteriori elementi individuati in base al tipo di
  lavoro da realizzare.
    4.  Il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara
  devono indicare quali elementi di cui al comma 3 sono da
  impiegare per la determinazione dell'offerta economicamente
  più vantaggiosa, indicando altresì per ciascuno di essi i
  punteggi normalizzati attribuiti in rapporto alla rispettiva
  importanza anch'essa dichiarata in modo numerico.  L'ordine di
  importanza
 
                              Pag. 78
 
  degli elementi di giudizio deve essere approvato dalla
  stazione appaltante contestualmente al progetto posto a base
  di gara.  Nel caso di appalti, all'elemento prezzo deve essere
  attribuita una rilevanza non inferiore al 50 per cento del
  totale.  Il regolamento definisce i criteri valutativi, basati
  su procedimenti di interpolazione lineare, attraverso i quali
  individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa con un
  unico valore numerico finale.
    5.  Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio del
  prezzo più basso, di cui al comma 1, la stazione appaltante
  deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30
  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
  relativamente a tutte le offerte che presentano un ribasso
  superiore alla media delle offerte formulate tra un valore
  massimo e un valore minimo fissati, entro il 1^ gennaio di
  ogni anno, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
  sentito l'Osservatorio dei lavori pubblici, sulla base
  dell'andamento delle offerte ammesse alle gare espletate
  nell'anno precedente.  Qualora si proceda con il sistema
  dell'offerta a prezzi unitari, il ribasso percentuale delle
  singole offerte viene determinato attraverso il rapporto tra
  l'importo complessivo offerto ed il prezzo posto a base di
  gara.  Al fine di valutare l'anomalia dell'offerta la stazione
  appaltante deve prendere in considerazione esclusivamente
  motivazioni fondate sull'economicità del procedimento di
  costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
  condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente,
  con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
  tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
  disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
  ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.  Le
  offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione,
  da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
  significative, individuate, nel bando di gara o nella lettera
  di invito, dalla stazione appaltante, che concorrono a formare
  un importo non inferiore al 75 per cento dell'importo posto a
  base di gara.  Qualora l'aggiudicazione avvenga ad una offerta
  che presenta una percentuale
 
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  di ribasso superiore a quella fissata ai sensi del primo
  periodo del presente comma, l'aggiudicatario non ha diritto
  all'anticipazione di cui all'articolo 29, comma 1, e l'importo
  della garanzia di cui all'articolo 33, comma 2, è incrementato
  del 50 per cento.  Le disposizioni del presente comma si
  applicano anche ai lavori di cui al comma 6 i cui bandi siano
  pubblicati decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge.
    6.  Per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
  a 5 milioni di ECU, i cui bandi siano pubblicati entro tre
  anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
  stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla
  gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
  superiore a quella fissata ai sensi del comma 5.  La procedura
  di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
  delle offerte valide risulti inferiore a nove; in tal caso si
  applicano le disposizioni del comma 5 in quanto
  compatibili.
    7.  Qualora l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
  comma 3, la valutazione delle offerte è effettuata da una
  commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dai
  successivi commi, dal regolamento e dalle leggi regionali.
    8.  La commissione giudicatrice è composta da un numero
  dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella
  specifica materia cui si riferiscono i lavori.  La commissione
  è presieduta da un dirigente della stazione appaltante.  I
  commissari non devono aver svolto nè possono svolgere alcuna
  altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
  relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono
  far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
  controllo rispetto ai lavori medesimi.  Coloro che hanno
  rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
  essere nominati per un quadriennio commissari relativamente ad
  appalti o concessioni affidati dalle amministrazioni presso le
  quali hanno prestato servizio.  Non possono essere nominati
  commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
  relativamente ad appalti
 
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  o concessioni affidati nel medesimo territorio
  provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui
  l'incarico fa riferimento, se non decorsi due anni dalla data
  della precedente nomina.  Sono esclusi da successivi incarichi
  coloro che, in qualità di membri di commissioni giudicatrici,
  abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
  giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
  conseguentemente illegittimi.
    9.  I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
  appartenenti alle seguenti categorie, operando in modo che
  ognuna sia rappresentata da almeno un membro:
      a)  professionisti con almeno dieci anni di
  iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti
  nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
  professionali;
      b)  professori universitari di ruolo, scelti
  nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di
  appartenenza;
      c)  funzionari tecnici delle amministrazioni
  appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
  dalle amministrazioni medesime.
    10.  La nomina dei commissari e la costituzione della
  commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
  fissato per la presentazione delle offerte.
    11.  Le spese relative alla commissione sono inserite nel
  quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
  dell'amministrazione.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0031 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0076 RIGINIZ=007 PAGFIN=0080 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=76 PAGEFIN=80 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0031 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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