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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5919
DDL0486-0034
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.81 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 27.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                    (Trattativa privata).
    1.  L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli
  appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti
  casi:
      a)  lavori di importo complessivo non superiore a
  150 mila ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità
  generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del
  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
      b)  lavori di importo superiore a 150 mila ECU, nel
  caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
  danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
  natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano
  incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
  affidamento degli appalti.  Le circostanze invocate per
  giustificare l'urgenza imperiosa non devono essere in alcun
  caso imputabili alle stazioni appaltanti.
 
                              Pag. 82
 
    2.  Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata
  sono motivati e comunicati all'Osservatorio dei lavori
  pubblici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 17, e i
  relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo
  richieda.
    3.  I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a
  trattativa privata devono possedere i requisiti per
  l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
  pubblico incanto o licitazione privata.
    4.  Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al
  fine dell'applicazione del presente articolo.
    5.  L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi
  del comma 1, avviene secondo quanto stabilito dal regolamento.
  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento la
  trattativa privata avviene tra almeno sette concorrenti tra
  loro indipendenti, se sussistono in tale numero soggetti
  qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
  dell'appalto.  Ai fini del presente comma si intendono per
  indipendenti le imprese che non siano controllate da un
  medesimo soggetto nonché quelle tra le quali non intercorrano
  rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice
  civile.
    6.  I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di
  200.000 ECU; l'esecuzione deve avvenire a mezzo di cottimo
  secondo le modalità di cui al comma 5; per motivi di
  comprovata urgenza e, comunque, per lavori in economia di
  importo inferiore a 30.000 ECU, è ammesso il ricorso al
  cottimo fiduciario.
    7.  Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia
  stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato
  con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
  successivi e appartenente alla medesima opera.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0081 RIGINIZ=019 PAGFIN=0082 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=81 PAGEFIN=82 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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