| (Varianti in corso d'opera).
1. Le varianti in corso d'opera sono consentite, sentito il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari;
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b) per l'intervenuta possibilità di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di
costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o
di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione
progettuale;
c) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal
caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente
comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici e al
progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subìti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di
cui al comma 1, lettera c).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non
superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa
prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre
ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare
il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
4. Qualora gli errori di cui al comma 1 lettera c),
ancorché identificabili in sede di offerta, non siano stati
rilevati dall'offerente, l'appaltatore è tenuto ad eseguire,
senza poter pretendere alcun compenso aggiuntivo, tutti i
lavori che il responsabile unico del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, ritiene indispensabili affinché le
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opere già eseguite non abbiano a subire danni. Ove tali
varianti, necessarie per il completamento dei lavori
appaltati, eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla
risoluzione del contratto medesimo ed indìce una nuova gara
alla quale è invitato l'appaltatore iniziale.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l'appaltatore ha
diritto al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili
e l'amministrazione aggiudicatrice procede ad incamerare la
garanzia fideiussoria di cui all'articolo 33, comma 2.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o
omissione di progettazione la cattiva valutazione dello stato
di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle comuni norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.
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