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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5921
DDL0486-0036
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.84 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 29.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
            (Disciplina economica dell'esecuzione
                    dei lavori pubblici).
    1.  Le stazioni appaltanti concedono ed erogano
  all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
  inizio dei lavori accertata dalla documentazione di cantiere
  controfirmata dal direttore dei lavori, un'anticipazione
  sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento
  dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso di
  esecuzione ai sensi dell'articolo 12 del regio decreto 18
  novembre 1923, n. 2240.  Sul relativo importo, in caso di
  mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti
  dal capitolato generale.  In caso di ritardo nella
  corresponsione la stazione appaltante deve segnalare il motivo
  dello stesso all'Autorità, che interviene per definire
  eventuali responsabilità amministrative.
    2.  L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
  successive modificazioni, è abrogato.
 
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    3.  Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti
  non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
  applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
  civile.
    4.  Per i lavori aventi durata superiore a dodici mesi, a
  decorrere dal secondo anno successivo alla data di
  presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori
  ultimati nel primo anno e dell'intera anticipazione
  eventualmente corrisposta, l'importo contrattuale dei lavori
  ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla
  variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici del costo di
  costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie
  individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione
  dell'offerta.  Non si dà luogo all'aggiornamento in relazione
  ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per
  l'ultimazione dei lavori ove il ritardo sia dovuto a
  responsabilità dell'esecutore.
    5.  Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
  52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti
  derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di
  concessione di lavori pubblici, nonché da contratti di
  progettazione e di prestazione di servizi di supporto di cui
  all'articolo 9, comma 7, della presente legge.
    6.  I progettisti esterni alla pubblica amministrazione, i
  prestatori di servizi di supporto di cui all'articolo 9, comma
  7, gli appaltatori ed i concessionari di lavori pubblici sono
  soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro
  obblighi contrattuali.  L'entità delle penali e le modalità di
  versamento sono espressamente indicate nel contratto.
    7.  Il direttore dei lavori e il responsabile unico del
  procedimento assicurano, rispettivamente a termini di
  contratto e di legge, la tempestiva contabilizzazione dei
  lavori eseguiti e la corresponsione delle rate di acconto e di
  saldo dei corrispettivi spettanti all'appaltatore o al
  concessionario.  I termini di contabilizzazione e di pagamento
  devono essere riportati nel capitolato speciale d'appalto.  Le
  rinunce alla corresponsione degli interessi per ritardato
  pagamento sono valide esclusivamente se definite in fase di
  collaudo finale o nell'ambito del tentativo di conciliazione
 
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  delle controversie che il responsabile unico del procedimento
  deve esperire ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo le
  modalità stabilite dal regolamento e dalle leggi regionali.
    8.  All'atto della approvazione del progetto definitivo e
  del relativo quadro economico d'intervento, l'amministrazione
  aggiudicatrice può impegnare le somme necessarie ad acquisire
  la piena disponibilità dell'area interessata dai lavori.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0084 RIGINIZ=020 PAGFIN=0086 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=84 PAGEFIN=86 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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