| (Direzione dei lavori).
1. Per gli appalti di lavori pubblici di cui alla presente
legge, le stazioni appaltanti sono obbligate ad istituire,
indicando le risorse all'uopo necessarie, un ufficio di
direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori
inteso come persona fisica ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal
coordinatore unico, l'attività di direzione dei lavori, essa è
affidata ai seguenti soggetti:
a) tecnici di altre amministrazioni pubbliche,
previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) altri soggetti scelti con le procedure di cui
all'articolo 19, commi 10, 11 e 12.
3. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori
rispondono personalmente nei confronti della stazione
appaltante di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella
propria attività e sono tenuti a stipulare apposita polizza
assicurativa per responsabilità professionale.
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