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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5923
DDL0486-0038
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.86 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 31.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                         (Collaudi).
    1.  Le operazioni di collaudo sono volte ad accertare la
  stabilità, la corretta funzionalità
 
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  tecnica, la conformità alle norme vigenti ed ai patti
  contrattuali, ivi comprese le specifiche tecniche, dei lavori
  eseguiti, nonché l'esatta corrispondenza dei dati risultanti
  dai documenti di contabilità con le risultanze di fatto per
  dimensioni, forma e quantità delle opere e per qualità dei
  materiali e delle forniture.
    2.  Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro
  tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal
  direttore dei lavori.  Tale attestazione deve essere contenuta
  in una relazione dettagliata che è trasmessa dal direttore dei
  lavori al responsabile unico del procedimento, entro dieci
  giorni dall'ultimazione.  La relazione deve essere corredata,
  entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, dagli atti di
  contabilità finale, ivi compresi i certificati di tutte le
  prove, comprese quelle eseguite in cantiere dall'appaltatore,
  nonché dalle tavole grafiche riportanti i lavori come
  eseguiti, redatte a cura e spese dell'esecutore.
    3.  Le operazioni di collaudo devono essere compiute entro
  sei mesi dalla data del loro avvio.  Le amministrazioni
  aggiudicatrici, in relazione alla natura tecnica dei lavori
  oggetto del collaudo, su motivata proposta del responsabile
  unico del procedimento, possono stabilire nel capitolato
  speciale d'appalto termini diversi per il completamento delle
  operazioni stesse.  Tali termini non possono, comunque,
  superare i nove mesi dalla data di avvio delle operazioni di
  collaudo nei modi stabiliti dal regolamento.
    4.  I termini di cui al comma 3 sono sospesi qualora il
  collaudatore o la commissione di collaudo contestino
  l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione, per il
  periodo occorrente ad effettuare gli interventi correttivi
  necessari a garantire la stabilità dell'opera e la sua
  corretta funzionalità.
    5.  Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali
  ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui
  all'articolo 1669 del codice civile.  Il collaudo con esito
  positivo delle altre opere civili nonché della componente
  impiantistica determina, laddove previsto dal contratto
  d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia.
 
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  Il trascorrere di quest'ultimo periodo senza contestazioni
  determina l'accettazione dei lavori.  L'accettazione è in ogni
  caso subordinata all'accertamento dell'esatta redazione della
  contabilità e del regolare espletamento dei connessi
  adempimenti amministrativi.
    6.  E' obbligatorio il collaudo in corso di esecuzione nei
  seguenti casi:
      a)  di risoluzione, rescissione o recesso dal
  contratto e, comunque, prima del subentro del nuovo
  appaltatore;
      b)  di utilizzo parziale dell'opera;
      c)  di necessità costruttiva individuata dal
  progettista;
      d)  su richiesta dell'appaltatore, laddove sia
  contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai
  sensi dell'articolo 16, comma 10;
      e)  nel caso di lavori di restauro e manutenzione di
  beni immobili di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e
  successive modificazioni;
      f)  in tutte le altre ipotesi previste dal contratto
  d'appalto.
    7.  Nei casi di collaudo di cui al comma 6, lettere  a),
  b)  e  d),  da effettuare nel rispetto dei termini di
  cui al comma 3, l'esito positivo dello stesso comporta
  l'accettazione dei lavori collaudati secondo le modalità di
  cui al comma 5.  Nei casi di collaudo di cui al comma 6,
  lettere  c),   e)  ed  f),  il collaudo medesimo
  non produce gli effetti di accettazione dei lavori e si
  procede secondo il regime ordinario di cui al presente
  articolo.
    8.  Il risultato del collaudo è trasmesso dal collaudatore o
  dalla commissione di collaudo al responsabile unico del
  procedimento, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al
  progettista nonché ai soggetti che hanno prestato garanzie per
  la progettazione e per l'esecuzione dei lavori; l'appaltatore
  deve sottoscriverlo nel termine perentorio di trenta giorni.
  All'atto della firma, l'appaltatore può aggiungere nel proprio
  interesse riserve, rispetto alle operazioni di collaudo,
  secondo le modalità stabilite dal capitolato generale.  Ove
  l'appaltatore non sottoscriva i risultati del collaudo
 
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  nel predetto termine, ovvero li sottoscriva senza
  apporvi riserve, i medesimi si intendono definitivamente
  accettati dall'esecutore e dai suoi aventi causa.  La pronuncia
  del collaudatore o della commissione di collaudo sulle riserve
  dell'appaltatore è disciplinata dal regolamento.
    9.  Per le operazioni di collaudo le amministrazioni
  aggiudicatrici nominano un proprio rappresentante tecnico
  ovvero una commissione di tre membri formata da almeno un
  tecnico e da personale amministrativo di elevata e specifica
  qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
  complessità e all'importo.  Ai fini della presente legge la
  funzione di collaudatore è in ogni caso incompatibile con la
  qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile
  o di dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice.  Se il
  numero dei collaudatori è maggiore di uno deve essere
  indicato, in ogni caso, il soggetto responsabile.
    10.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
  collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle
  attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
  direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
  al collaudo.  Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
  rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
  eseguito i lavori.  Il collaudatore o i componenti della
  commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
  organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo
  sulle diverse fasi di realizzazione del lavoro pubblico.
    11.  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
  copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
  accettazione del lavoro, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
  comma, del codice civile.  Si applicano comunque i commi quarto
  e quinto dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n.
  741.
    12.  L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi,
  della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti, ai sensi degli
  articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
    13.  Nei casi di affidamento dei lavori pubblici in
  concessione, il collaudo è affidato a spese del
  concessionario.  Il collaudo
 
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  deve verificare anche il rispetto del contenuto del contratto
  di concessione.  A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice,
  anche in assenza di espresse previsioni della convenzione,
  nomina uno o più collaudatori di sua fiducia.  L'esito positivo
  del collaudo costituisce condizione per l'inizio della
  gestione oggetto della concessione; in caso di esito negativo
  della verifica del rispetto del contenuto del contratto di
  concessione si applicano, nei confronti del concessionario, le
  disposizioni di cui al comma 4.  Ai collaudi di cui al presente
  comma si applicano, ove compatibili, le altre disposizioni del
  presente articolo.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0086 RIGINIZ=030 PAGFIN=0090 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=86 PAGEFIN=90 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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