| (Pubblicità).
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli
appalti e delle concessioni di lavori pubblici sulla base
delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 5
milioni di ECU, prevedere l'obbligo dell'invio delle
comunicazioni di preinformazione, dei bandi e degli avvisi di
gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea;
b) per i lavori di importo pari o superiore a un
milione di ECU, prevedere forme unificate di pubblicità a
livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione
di ECU, prevedere forme di pubblicità semplificate a livello
regionale o provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e
negli avvisi di gara del nominativo del responsabile unico del
procedimento;
e) disciplinare, conformemente alla normativa
comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e
i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le stazioni appaltanti;
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f) prevedere che le stazioni appaltanti, prima
della stipula del contratto di appalto o di concessione, anche
nei casi in cui l'affidamento è avvenuto mediante trattativa
privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere
b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del
vincitore o del prescelto, del sistema di affidamento
adottato, dell'importo di affidamento dei lavori, dei tempi di
realizzazione dei lavori, nonché del nominativo del direttore
dei lavori designato.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
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