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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5925
DDL0486-0040
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.91 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 33.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
             (Garanzie e coperture assicurative).
    1.  L'offerta da presentare per l'affidamento
  dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una
  cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
  prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
  La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
  volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
  momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  Ai non
  aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta
  l'aggiudicazione.
    2.  L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici,
  contestualmente alla sottoscrizione del contratto, sono
  obbligati a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per
  cento dell'importo contrattuale.  La mancata costituzione della
  garanzia determina la revoca dell'affidamento e
  l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
  La garanzia copre i costi diretti conseguenti alla mancata o
  inesatta esecuzione dei lavori previsti dal contratto e cessa
  di avere effetto solo alla data di accettazione dei lavori di
  cui all'articolo 31, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di
  ultimazione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia
  provveduto all'avvio
 
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  delle operazioni di collaudo ovvero decorsi i termini di
  cui all'articolo 31, comma 3.  Il responsabile unico del
  procedimento è tenuto a restituire senza ritardo all'istituto
  emittente la documentazione comprovante la garanzia prestata e
  divenuta inefficace.  Il regolamento stabilisce le modalità di
  congrua riduzione della garanzia in corso di esecuzione dopo
  il completamento delle diverse lavorazioni.  L'appaltatore è
  tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione
  dell'anticipazione prevista dall'articolo 29, comma 1, una
  garanzia fideiussoria di pari importo, gradualmente diminuita
  in corso di esecuzione in relazione all'avanzamento dei
  lavori.
    3.  L'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici
  sono altresì obbligati a stipulare una polizza assicurativa
  che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di
  esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
  derivanti da errori di progettazione, insufficienze di
  progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e
  fermo restando quanto previsto all'articolo 28, comma 5, e che
  preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
  a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
  completamento del collaudo con esito positivo, ovvero nei
  termini di cui al comma 2.  Nei casi in cui, ai sensi
  dell'articolo 31, comma 5, è previsto un periodo di garanzia,
  la polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza
  che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
  connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
  interventi per la loro eventuale sostituzione o per il loro
  eventuale rifacimento.  Tale polizza cessa di avere efficacia
  con l'accettazione dei lavori, fatti salvi gli effetti
  stabiliti dal comma 2.
    4.  Per lavori caratterizzati da particolari difficoltà
  costruttive o di localizzazione, individuati dal regolamento,
  il cui importo superi l'ammontare di 5 milioni di ECU,
  l'appaltatore ed il concessionario di lavori pubblici sono
  inoltre obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di
  accettazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale,
  nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi,
  della medesima durata, a copertura dei rischi di
 
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  rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
  derivanti da gravi difetti costruttivi, di cui all'articolo
  1669 del codice civile.
    5.  Il progettista o i progettisti incaricati della
  progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti,
  per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi
  progettati e fino alla data di emissione del certificato di
  collaudo, di una polizza di responsabilità civile
  professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
  dell'attività di propria competenza.  A tal fine il progettista
  o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del
  proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di una
  compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo
  responsabilità civile generale nel territorio nazionale,
  contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di
  responsabilità civile professionale con specifico riferimento
  ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di
  sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori.  La mancata
  presentazione da parte del progettista o dei progettisti della
  dichiarazione impedisce alle stazioni appaltanti la
  sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione
  del soggetto affidatario.  La polizza del progettista o dei
  progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
  progettazione, anche i maggiori costi ed oneri che la stazione
  appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
  28, comma 1, lettera  c),  resesi necessarie in corso di
  esecuzione.  La garanzia è comunque prestata per un massimale
  non inferiore al doppio del valore dell'incarico professionale
  affidato e non superiore a cinque volte il medesimo valore,
  secondo quanto richiesto dalla stazione appaltante.  Per
  maggiori costi e oneri si intende la differenza tra i costi e
  gli oneri che l'amministrazione deve sopportare per realizzare
  l'opera e i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto
  affrontare per l'esecuzione di un progetto che fosse stato
  redatto esente da errori o omissioni.  Il soggetto che rilascia
  la polizza di responsabilità civile professionale ha la
  facoltà di verificare autonomamente il rispetto della qualità
  della progettazione e della sua aderenza
 
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  alle norme vigenti, nonché il diritto di partecipare
  alla verifica del progetto effettuata dalla stazione
  appaltante, che dovrà comunicarne lo svolgimento; tali
  verifiche dovranno precedere il rilascio della polizza.
    6.  Nel caso di esecutori costituiti nelle forme di cui
  all'articolo 12, comma 1, lettere  d), e)  ed  f),  o
  di affidatari di incarichi di progettazione raggruppati
  temporaneamente, le coperture assicurative e le garanzie
  possono essere soddisfatte  proquota  o
  cumulativamente.
    7.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 si applicano
  ai lavori i cui bandi sono pubblicati a decorrere dalla data
  di entrata in vigore del regolamento.
    8.  Sono soppresse tutte le altre forme di garanzia e di
  cauzione previste dalla normativa vigente, salvo quelle di cui
  al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
  1063, e successive modificazioni, e alle leggi 10 dicembre
  1981, n. 741, e successive modificazioni,e 8 ottobre 1984, n.
  687, che si applicano ai contratti i cui bandi sono pubblicati
  fino alla data di entrata in vigore del regolamento.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0091 RIGINIZ=015 PAGFIN=0094 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=91 PAGEFIN=94 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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