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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5927
DDL0486-0042
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.95 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 35.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
               (Norme acceleratorie in materia
                       di contenzioso).
    1.  Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui
  all'articolo 2, commi 2 e 4, lettera  a),  qualora, a
  seguito dell'iscrizione
 
                              Pag. 96
 
  di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
  dell'opera possa variare in misura sostanziale e comunque non
  inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il
  responsabile unico del procedimento acquisisce immediatamente
  la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
  costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario
  che ha facoltà di controdedurre alla relazione predetta,
  formula all'amministrazione, entro novanta giorni
  dall'apposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di
  accordo bonario.  L'amministrazione, entro sessanta giorni da
  tale proposta, delibera in merito con provvedimento motivato.
  Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
  dall'affidatario.
    2.  I ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di
  affidamento di lavori pubblici, per le quali sia stata
  pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
  21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
  essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
  dell'ordinanza di sospensione.
    3.  Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto
  controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
  quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
  i controinteressati e l'amministrazione resistente possono
  chiedere che la questione venga decisa nel merito unitamente
  alla domanda cautelare.  A tal fine il presidente fissa
  l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo
  entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.  Qualora
  l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
  discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del
  collegio fissa per la decisione anche nel merito una nuova
  udienza, che deve aver luogo entro sessanta giorni, e
  autorizza le parti al deposito di memorie e di documenti fino
  a quindici giorni prima dell'udienza stessa.  La sentenza deve
  comunque essere pubblicata entro trenta giorni dalla data
  dell'udienza di trattazione.
    4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in
  materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
 
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    5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
  alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi
  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0042 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0095 RIGINIZ=033 PAGFIN=0097 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=95 PAGEFIN=97 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0042 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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