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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5929
DDL0486-0044
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.44 (che inizia a pag.97 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 37.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                        (Segretezza).
    1.  I lavori destinati ad attività delle forze armate o dei
  corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti
  di istituto, nei casi in cui siano richieste misure speciali
  di sicurezza o di segretezza, in conformità a disposizioni
  legislative, regolamentari ed amministrative e per i quali
  sussista una imperiosa urgenza, sono eseguiti ai sensi del
  comma 2, in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
  delle procedure.  Ove le condizioni non risultino
  predeterminate in disposizioni legislative o regolamentari,
  esse sono stabilite con decreto del Ministro competente, di
  concerto con il Ministro dei lavori
 
                              Pag. 98
 
  pubblici; analogamente si procede nei casi di variazioni
  della destinazione d'uso dei lavori segretati.
    2.  Il regolamento determina i casi nei quali, in relazione
  ai lavori di cui al comma 1, devono svolgersi gare informali e
  le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei
  concorrenti qualificati ritenuti idonei all'esecuzione dei
  lavori, nonché le relative procedure; se trattasi di lavori
  segreti per i quali non sussista il requisito della imperiosa
  urgenza, il regolamento disciplina anche le forme di
  pubblicità.
    3.  Per i lavori di cui al comma 1, anche gli eventuali
  subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti di
  sicurezza richiesti all'appaltatore principale.
    4.  I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
  esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti,
  la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
  correttezza e sull'efficacia della gestione.  Dell'attività di
  cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di
  ciascun anno in una relazione al Parlamento.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0044 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0097 RIGINIZ=025 PAGFIN=0098 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=97 PAGEFIN=98 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0044 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



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