| (Subappalto).
1. Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel
progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti, con il relativo importo, nonché le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto anch'esse con il relativo importo. Fatta salva la
responsabilità dell'appaltatore principale, tutte le
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
scorporabili, subappaltabili e affidabili in cottimo, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7. Per
quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il
regolamento definisce la quota percentuale che l'appaltatore
ha facoltà di subappaltare, in misura diversificata a seconda
delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al
quaranta per cento. L'autorizzazione al subappalto o al
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cottimo costituisce atto dovuto qualora sussistano le
seguenti condizioni:
a) i concorrenti abbiano indicato all'atto
dell'offerta le lavorazioni che intendono subappaltare o
concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei
subappaltatori candidati ad eseguire dette lavorazioni;
b) l'appaltatore provveda al deposito del contratto
di subappalto almeno trenta giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle lavorazioni medesime;
c) al momento del deposito presso la stazione
appaltante del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta
altresì la certificazione attestante il possesso dei requisiti
di cui alla lettera d) del presente comma;
d) l'affidatario del subappalto o del cottimo, se
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro
della Unione europea, sia in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle
imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,
per eseguire i lavori pubblici è sufficiente l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
ovvero, se straniero appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, sia in possesso della documentazione di
cui all'articolo 10, comma 9;
e) non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni;
f) l'affidatario del subappalto o del cottimo non
si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
lettera g);
g) il concorrente all'atto dell'offerta abbia
dichiarato la disponibilità di sistemi e di strutture di
supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del
subappaltatore o del cottimista, idonei a garantire
l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
principale, in relazione alle specifiche tipologie dei lavori
oggetto di subappalto o cottimo.
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2. Qualora nel corso dei lavori la stazione appaltante
accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 1,
essa diffida l'appaltatore a far cessare le irregolarità
riscontrate entro i successivi trenta giorni, pena la revoca
dell'autorizzazione al subappalto.
3. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se complessivamente di importo superiore al
5 per cento dell'importo dei lavori affidati e qualora
l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia
superiore al quaranta per cento dell'importo del contratto da
affidare.
4. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera, o nel
caso di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al comma 1, lettera e).
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma
1, lettera e), e della vigente disciplina in materia di
lotta alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale, l'intervenuta
formale verifica dell'idoneità del subappaltatore o del
cottimista ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.
490, esonera l'appaltatore da ogni ulteriore onere per tutta
la durata del subappalto o del cottimo.
6. Nel bando di gara la stazione appaltante deve indicare
che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore
o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguito o,
in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
non venga
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effettuato il pagamento al subappaltatore o al cottimista nel
suddetto termine, la stazione appaltante provvede
direttamente, sulla base del contratto di subappalto o di
cottimo, ad effettuare i pagamenti detraendone l'importo dalla
contabilità principale; per tale onere si provvede ad
incamerare la garanzia fideiussaria di cui all'articolo 33,
comma 2, nella misura di un decimo. In caso di contestazione
il subappaltatore o il cottimista possono pretendere il
pagamento prestando idonea garanzia fideiussoria. Nel caso di
pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla
stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
7. Sono abrogati i commi 3, 3- bis, 3- ter
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni.
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