| (Applicazione della legge).
1. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento e ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione si applicano
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le disposizioni della presente legge, nonché le
disposizioni del regolamento, con le modalità dallo stesso
stabilite.
2. Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
dal 2 giugno 1995 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in
concessione, si applicano le disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 giugno 1995, n. 216, che non fanno rinvio a norme del
regolamento di cui all'articolo 3 della legge stessa, ad
eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e
16, nonché le disposizioni legislative e regolamentari
previgenti la citata legge n. 109 del 1994 non incompatibili
con la stessa. Le medesime disposizioni si applicano ai
progetti affidati formalmente prima del 2 giugno 1995 e ai
relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il
bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato
entro sei mesi da tale data.
3. Ai progetti che siano stati affidati formalmente prima
del 2 giugno 1995 ed ai relativi affidamenti in appalto o in
concessione, qualora il bando per l'appalto o per la
concessione sia pubblicato entro sei mesi da tale data, si
applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio
1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9,
19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31- bis, 32, 35,
36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come
modificata dal decretolegge 3 aprile 1995, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
4. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, ai
bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in
vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e il 2 giugno
1995, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti
intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le
disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi
provvedimenti.
5. Ai fini di cui al presente articolo, qualora alla
redazione dei progetti provvedano
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gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata
dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per
affidamento di progetto si intende l'incarico formale di
predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai
predetti uffici da parte degli organi competenti.
6. Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla
pubblicazione del bando di cui ai commi 2, 3 e 4, si intende
riferito alla data di presentazione delle offerte.
7. Le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, commi da
1 a 10, sono esercitate a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano in
conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 13.
9. E' abrogata la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi
2, 3, e 4 del presente articolo. Sono fatti salvi tutti gli
atti compiuti ed i provvedimenti adottati a norma ed in
esecuzione della predetta legge.
10. Gli importi di cui alla presente legge sono computati
al netto dell'IVA.
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