Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5933
DDL0486-0048
Progetto di legge Camera n. 486/RED - testo redigente - (DDL12-486/RED)
(suddiviso in 48 Unità Documento)
Unità Documento n.48 (che inizia a pag.102 dello stampato)
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946. TESTIPDL
...C486; C695; C1655; C1683; C1722; C1836; C1857; C1946.
...TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE Legge quadro in materia di lavori pubblici.
Art. 41.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC486A50 ZZ12 ZZPD
                 (Applicazione della legge).
    1.  Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
  dalla data di entrata in vigore del regolamento e ai relativi
  affidamenti in appalto o in concessione si applicano
 
                              Pag. 103
 
  le disposizioni della presente legge, nonché le
  disposizioni del regolamento, con le modalità dallo stesso
  stabilite.
    2.  Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere
  dal 2 giugno 1995 e fino alla data di entrata in vigore del
  regolamento, nonché ai relativi affidamenti in appalto o in
  concessione, si applicano le disposizioni della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3
  aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 2 giugno 1995, n. 216, che non fanno rinvio a norme del
  regolamento di cui all'articolo 3 della legge stessa, ad
  eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1 a 9, e
  16, nonché le disposizioni legislative e regolamentari
  previgenti la citata legge n. 109 del 1994 non incompatibili
  con la stessa.  Le medesime disposizioni si applicano ai
  progetti affidati formalmente prima del 2 giugno 1995 e ai
  relativi affidamenti in appalto o in concessione qualora il
  bando per l'appalto o per la concessione non sia pubblicato
  entro sei mesi da tale data.
    3.  Ai progetti che siano stati affidati formalmente prima
  del 2 giugno 1995 ed ai relativi affidamenti in appalto o in
  concessione, qualora il bando per l'appalto o per la
  concessione sia pubblicato entro sei mesi da tale data, si
  applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti
  fino alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio
  1994, n. 109, nonché gli articoli 1, 2, 6, 7, 8, comma 7, 9,
  19, 21, 22, 23, 24, 26, commi da 1 a 5, 31- bis,  32, 35,
  36, 37 e 38, comma 4, della citata legge n. 109 del 1994, come
  modificata dal decretolegge 3 aprile 1995, n. 101, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
    4.  A parziale deroga di quanto previsto dal comma 3, ai
  bandi e agli avvisi pubblicati tra la data di entrata in
  vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e il 2 giugno
  1995, ovvero alle aggiudicazioni o agli affidamenti
  intervenuti entro gli stessi termini, sono applicabili le
  disposizioni vigenti al momento dell'adozione dei rispettivi
  provvedimenti.
    5.  Ai fini di cui al presente articolo, qualora alla
  redazione dei progetti provvedano
 
                              Pag. 104
 
  gli uffici tecnici dei soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata
  dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, per
  affidamento di progetto si intende l'incarico formale di
  predisposizione del progetto almeno di massima conferito ai
  predetti uffici da parte degli organi competenti.
    6.  Nel caso di trattativa privata, il termine relativo alla
  pubblicazione del bando di cui ai commi 2, 3 e 4, si intende
  riferito alla data di presentazione delle offerte.
    7.  Le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4, commi da
  1 a 10, sono esercitate a decorrere dalla data di entrata in
  vigore del regolamento.
    8.  Le disposizioni di cui all'articolo 16 si applicano in
  conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 13.
    9.  E' abrogata la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
  successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto ai commi
  2, 3, e 4 del presente articolo.  Sono fatti salvi tutti gli
  atti compiuti ed i provvedimenti adottati a norma ed in
  esecuzione della predetta legge.
    10.  Gli importi di cui alla presente legge sono computati
  al netto dell'IVA.
 
DATA=950927 FASCID=DDL12-486/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0486 TOTPAG=0104 TOTDOC=0048 NDOC=0048 TIPDOC=P DOCTIT=0008 COMM= PD PAGINIZ=0102 RIGINIZ=032 PAGFIN=0104 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=102 PAGEFIN=104 SORTRES= SORTDDL=048600A50 FASCIDC=12DDL0486 A50 SORTNAV=0048600A500 00000 ZZDDLC486A50 NDOC0048 TIPDOCP DOCTIT0008 NDOC0008



Ritorna al menu della banca dati