| 1. Ai soggetti di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni relative ai contratti di formazione e lavoro, di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, nonché l'articolo 20 della
legge 26 luglio 1984, n. 413, e ogni altra disposizione
relativa alla promozione della loro professionalità e alla
tutela dei loro diritti.
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