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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


594
DDL0041-0002
Progetto di legge Camera n. 41 - testo presentato - (DDL12-41)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C41. TESTIPDL
...C41.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC41 ZZ12 ZZRL ZZPR
  Onorevoli  Deputati! -- La legge 26 novembre 1992, n.
  468, ha regolamentato, in aderenza alla normativa comunitaria,
  il settore della produzione del latte, il quale è organizzato
  comunitariamente sulla base di un sistema chiuso di
  quantitativi di riferimento (denominati più comunemente quote)
  assegnati a ciascun produttore e comunque entro un limite
  massimo attribuito a ciascun Paese membro.
    Il superamento di tale quota nazionale importa il pagamento
  di un cosiddetto "prelievo di corresponsabilità", che si
  risolve sostanzialmente in una sorta di "multa" irrogata dalla
  Comunità, calcolata sulla base dei quantitativi di latte
  commercializzato oltre il limite.
    Negli anni scorsi, a causa di una non corretta applicazione
  del regime, la produzione nazionale ha superato la quota
  assegnata dalla Comunità all'Italia, determinando il pagamento
  di un ingente prelievo che, nell'impossibilità di esigere dai
  produttori, si è riflesso sulla finanza pubblica nazionale.
    In questo quadro il Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali ha condotto un difficile negoziato con
  i Paesi membri per ottenere l'elevazione, con effetto
  retroattivo, della quota assegnata all'Italia, di 900.000
  tonnellate annue.
    Condizioni imprescindibili per la conferma di tale accordo
  interno ai  partner  europei sono state: l'emanazione da
  parte
 
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  dell'Italia di una normativa chiara, precisa e rigida che
  fornisse gli strumenti giuridici per la riduzione in capo ai
  singoli produttori delle quote da loro utilizzate; il rientro
  entro i tetti prefissati dalla Comunità (sia pure elevati a
  seguito del negoziato) entro il 1^ aprile 1995.
    Il complesso meccanismo posto in essere dalla legge n. 468
  del 1992 è stato giudicato positivamente dalla Comunità
  europea.
    Esso si basa su una sorta di pubblicità, assicurata
  dall'AIMA mediante la pubblicazione di bollettini annuali,
  delle quote di produzione assegnate a ciascun produttore, e
  nella contestuale trasformazione dell'acquirente del latte
  prodotto (usualmente la grande impresa di trasformazione) in
  sostituto d'imposta ovvero nel soggetto il quale, verificata
  dalla lettura dei bollettini la quantità assegnata al suo
  dante causa, provvede direttamente a trattenere sul prezzo il
  prelievo ove il produttore superi, con le sue consegne, la
  quota di sua spettanza.
    A ciò si accompagna un piano di incentivo alla riduzione
  delle quote nonché di riduzione coattiva che tende a mantenere
  la produzione globale nazionale nei limiti assegnati.
    Centrale nel sistema è dunque la posizione dell'AIMA, la
  quale è chiamata sostanzialmente ad assegnare a ciascun
  produttore la sua quota, anche attraverso la verifica della
  effettiva qualità di produttore di latte in capo al soggetto
  interessato.
    Quest'ultima funzione, più marginale nel funzionamento a
  regime, è invece essenziale nella prima fase di avvio del
  sistema, nella quale appunto ancora non esiste un quadro certo
  dei produttori, delle quantità loro assegnate, delle quantità
  effettivamente prodotte.
    Anche in base al regolamento di esecuzione della legge n.
  468 del 1992, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, nonché sulla base delle
  determinazioni della Comunità europea che considera
  "produttore" solo l'imprenditore agricolo il quale produca
  effettivamente latte all'inizio della campagna lattiera (1^
  aprile di ciascun anno), l'AIMA ha condotto una serie di
  accertamenti su tutti coloro i quali risultavano produttori di
  latte, tesa ad accertare che la produzione fosse in effetti in
  essere, giungendo di contro ad individuare i produttori i
  quali, titolari di una quota nel periodo 1989/90, avessero di
  fatto interrotto la produzione, perdendo così, secondo la
  normativa comunitaria, il diritto alla quota.
    La delicatezza degli accertamenti appare evidente ove si
  consideri che, appunto per l'inserirsi del nuovo sistema, la
  prima fase di applicazione risulta la più complessa e quella
  destinata a condizionare la funzionalità del regime oltre che
  la credibilità dell'Italia dinanzi alla Comunità.
    Gli accertamenti dell'AIMA trovano la loro naturale
  espressione nel bollettino annuale, il quale, ai sensi
  dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 468 del 1992, viene
  pubblicato entro il 31 gennaio di ciascun anno ed indica i
  soggetti che sono risultati effettivamente titolari di quota
  nella annata lattiero-casearia in corso (che, si ricorda, va
  dal 1^ aprile al 31 marzo di ogni anno) e che quindi hanno
  diritto a produrre nell'annata che inizierà il 1^ aprile
  successivo la quota di latte loro assegnata nel bollettino
  stesso.
    In sede di prima applicazione della legge (e cioè per
  l'annata 1^ aprile 1993-31 marzo 1994) l'AIMA ha proceduto
  alla pubblicazione di un bollettino e di tre aggiornamenti,
  via via elaborati sulla scorta degli oltre 165.000
  accertamenti eseguiti o in corso.
    Approssimandosi quindi la scadenza del 31 gennaio destinata
  alla pubblicazione del bollettino n. 1 del 1994, destinato
  cioè a definire la posizione dei produttori per la prossima
  campagna, è stato adottato il decreto-legge 29 gennaio 1994,
  n. 74.
    Per quanto gli accertamenti dell'AIMA siano pressoché
  completati (e si ricorda che essi valgono in primo luogo per
  la campagna in corso), la situazione dei singoli produttori
  non può ancora essere considerata certa a tutti gli effetti.
  Ciò principalmente a causa delle ampie resistenze
 
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  opposte da una parte del mondo agricolo alla perdita della
  quota o anche a carico di soggetti di fatto autoesclusisi
  dalla produzione negli anni passati, ma non disposti a perdere
  un "diritto potenziale" che ritengono acquisito nel patrimonio
  aziendale.
    E' dunque in corso una revisione degli elenchi dell'AIMA,
  sia sulla scorta di ricorsi amministrativi sia d'ufficio, al
  fine di depurare gli elenchi degli inevitabili errori od
  inesattezze.
    In tale quadro appare evidente che il termine del 31
  gennaio, previsto per la pubblicazione del bollettino valevole
  per la campagna prossima, non può essere rispettato.  Allo
  stato, infatti, tale bollettino dovrebbe contenere le medesime
  risultanze, contenute nell'ultimo aggiornamento del bollettino
  1994, ma proprio tali risultanze, come si è esposto, non
  possono considerarsi allo stato definitive.
    Né per altro appare possibile ottemperare con riserva al
  termine di legge.
    In effetti la pubblicazione del bollettino entro il 31
  gennaio di ciascun anno, quindi con due mesi di anticipo
  rispetto all'inizio della campagna lattiera per la quale è
  destinato a valere, ha lo scopo principale di permettere alle
  aziende produttrici ed acquirenti di latte di programmare la
  propria attività e la stipulazione dei contratti.
    Sarebbe quindi estremamente nocivo alla correttezza
  dell'intero sistema pubblicare un bollettino destinato a
  subire, probabilmente, modifiche.  Anzi appare evidente che la
  pubblicazione potrebbe essere intesa quale provvedimento di
  assegnazione definitivo, suscettibile successivamente solo di
  un annullamento o di una revoca sostenuti, secondo l'indirizzo
  giurisprudenziale, da motivi concreti di interesse
  pubblico.
    In sostanza sarebbe ben difficile, sul piano giuridico,
  giungere ad una successiva revisione in diminuzione delle
  quote indicate sul bollettino stesso, con gli evidenti dannosi
  riflessi nei rapporti con la Comunità europea.
    Peraltro il detto termine del 31 gennaio ha chiaramente
  natura perentoria, non già nel senso che il suo decorrere
  infruttuoso fa venire meno il potere della amministrazione di
  emettere il bollettino stesso, ma nel senso più pregnante per
  cui il mancato rispetto induce una responsabilità
  dell'amministrazione per il disservizio e le difficoltà, e
  quindi gli eventuali danni, procurati agli operatori del
  settore.
    A ciò si aggiunga che la mancata definizione della
  assegnazione di quote per l'annata successiva è vista dalla
  Comunità come violazione degli accordi, i quali prevedono, si
  ribadisce, la assoluta certezza e chiarezza del quadro
  d'insieme delle assegnazioni.
    Si appalesava quindi indispensabile che, per periodo di
  applicazione 1994-1995, e cioè limitatamente al bollettino che
  dovrebbe essere pubblicato entro il 31 gennaio 1994, si
  provvedesse ad uno slittamento del termine per dare modo
  all'AIMA ed ai produttori di definire reciprocamente le
  proprie pendenze, e giungere quindi all'inizio della campagna
  lattiera (1^ aprile 1994) ad una definizione certa delle
  assegnazioni.
    Nel frattempo, e precisamente nella riunione del 29 marzo
  ultimo scorso, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura
  dell'Unione europea ha prorogato di tre mesi, sino cioè al 30
  giugno 1994, la campagna lattiero casearia 1993/94.
    Si rende quindi indispensabile aggiornare la data
  dell'adempimento dell'AIMA almeno al 30 aprile 1994, al fine
  di permettere all'AIMA stessa di completare i controlli
  tenendo conto della situazione mutata a seguito della proroga
  della campagna disposta dall'Unione europea.
    In sostanza permangono le medesime esigenze prospettatesi
  in sede di adozione del decreto-legge n. 74 del 1994, ma il
  termine di riferimento deve essere nuovamente fissato in data
  successiva, che congruamente è stata individuata al 30 aprile
  1994.
    L'urgenza di provvedere mediante decreto-legge è quindi
  insita in quanto si è esposto.
    Il predetto decreto-legge n. 74 del 1994 è stato esaminato
  dalla Commissione agricoltura della Camera ma non è stato
  convertito in legge, per cui se ne rende necessaria la
  reiterazione.
 
                               Pag. 4
 
    Si ritiene peraltro di dover integrare il testo con la
  norma di cui all'articolo 2, introdotta su proposta del
  relatore onorevole Bruni, presidente della Commissione
  agricoltura della Camera in sede di esame del decreto-legge 29
  gennaio 1994, n. 74, la quale tende a chiarire alcuni aspetti
  applicativi della legge 26 novembre 1992, n. 468, che hanno
  dato luogo a difficoltà interpretative in sede di prima
  applicazione.
    In effetti il comma 4 dell'articolo 2 della legge
  stabilisce che la mancata produzione e commercializzazione per
  un periodo di 12 mesi (o di 24 in caso di forza maggiore)
  comporta per i produttori la perdita della quota che
  confluisce nella riserva nazionale.
    La norma, dettata all'evidenza per il funzionamento a
  regime del sistema delle quote latte e della loro pubblicità
  tramite i bollettini emessi dall'AIMA, non è pienamente
  comprensibile se applicata all'annata lattiera 1993/94.
    Si consideri infatti che il periodo di osservazione di 12
  (o 24) mesi, nel funzionamento a regime, va riguardato a
  ritroso con riferimento alla quota assegnata tramite il
  bollettino AIMA dell'anno precedente.
    Per la campagna 1993/94, invece, non è possibile una tale
  osservazione atteso che nell'anno precedente, ovvero nella
  campagna 1992/93, non era ancora funzionante il sistema dei
  bollettini e dunque non esiste il termine di paragone rispetto
  al quale determinare la mancata utilizzazione della quota e
  dunque la sua decadenza.
    Si rende così necessaria una norma di interpretazione
  autentica, dotata del ben noto effetto retroattivo, che
  chiarisca che limitatamente alla campagna 1993/94 (quella
  appunto di prima applicazione della legge e che è tuttora in
  corso, e da ciò l'urgenza del provvedimento) il periodo di
  riferimento di 12 e 24 mesi deve essere quello computato a
  ritroso dal 30 novembre 1993.  Tale data è stata scelta in
  quanto costituisce il termine finale concesso dalla legge per
  la cessione della quota (articolo 10, comma 6).
    In altri termini, mentre nel funzionamento a regime del
  sistema il decorso del periodo consecutivo di mancata
  produzione può verificarsi in qualsiasi momento della campagna
  lattiera, nella prima applicazione della legge non può che
  farsi riferimento alla data limite concessa per la cessione
  della quota, intendendosi cioè che la titolarità della stessa,
  che costituisce il presupposto per la cessione del diritto, è
  giustificata dalla produzione almeno nei precedenti 12 mesi (o
  24 in caso di forza maggiore).
    Peraltro, poiché ai sensi delle disposizioni comunitarie la
  commercializzazione del latte o la utilizzazione giuridica
  della quota corrispondente sono considerate equivalenti, la
  norma interpretativa chiarisce che la decadenza della quota è
  impedita altresì dalla commercializzazione, cessione o
  comunque utilizzazione della stessa.
    Il provvedimento non comporta alcun onere e quindi di non
  si appalesa necessaria la relazione tecnica.
 
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