| Onorevoli Deputati! -- La legge 26 novembre 1992, n.
468, ha regolamentato, in aderenza alla normativa comunitaria,
il settore della produzione del latte, il quale è organizzato
comunitariamente sulla base di un sistema chiuso di
quantitativi di riferimento (denominati più comunemente quote)
assegnati a ciascun produttore e comunque entro un limite
massimo attribuito a ciascun Paese membro.
Il superamento di tale quota nazionale importa il pagamento
di un cosiddetto "prelievo di corresponsabilità", che si
risolve sostanzialmente in una sorta di "multa" irrogata dalla
Comunità, calcolata sulla base dei quantitativi di latte
commercializzato oltre il limite.
Negli anni scorsi, a causa di una non corretta applicazione
del regime, la produzione nazionale ha superato la quota
assegnata dalla Comunità all'Italia, determinando il pagamento
di un ingente prelievo che, nell'impossibilità di esigere dai
produttori, si è riflesso sulla finanza pubblica nazionale.
In questo quadro il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali ha condotto un difficile negoziato con
i Paesi membri per ottenere l'elevazione, con effetto
retroattivo, della quota assegnata all'Italia, di 900.000
tonnellate annue.
Condizioni imprescindibili per la conferma di tale accordo
interno ai partner europei sono state: l'emanazione da
parte
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dell'Italia di una normativa chiara, precisa e rigida che
fornisse gli strumenti giuridici per la riduzione in capo ai
singoli produttori delle quote da loro utilizzate; il rientro
entro i tetti prefissati dalla Comunità (sia pure elevati a
seguito del negoziato) entro il 1^ aprile 1995.
Il complesso meccanismo posto in essere dalla legge n. 468
del 1992 è stato giudicato positivamente dalla Comunità
europea.
Esso si basa su una sorta di pubblicità, assicurata
dall'AIMA mediante la pubblicazione di bollettini annuali,
delle quote di produzione assegnate a ciascun produttore, e
nella contestuale trasformazione dell'acquirente del latte
prodotto (usualmente la grande impresa di trasformazione) in
sostituto d'imposta ovvero nel soggetto il quale, verificata
dalla lettura dei bollettini la quantità assegnata al suo
dante causa, provvede direttamente a trattenere sul prezzo il
prelievo ove il produttore superi, con le sue consegne, la
quota di sua spettanza.
A ciò si accompagna un piano di incentivo alla riduzione
delle quote nonché di riduzione coattiva che tende a mantenere
la produzione globale nazionale nei limiti assegnati.
Centrale nel sistema è dunque la posizione dell'AIMA, la
quale è chiamata sostanzialmente ad assegnare a ciascun
produttore la sua quota, anche attraverso la verifica della
effettiva qualità di produttore di latte in capo al soggetto
interessato.
Quest'ultima funzione, più marginale nel funzionamento a
regime, è invece essenziale nella prima fase di avvio del
sistema, nella quale appunto ancora non esiste un quadro certo
dei produttori, delle quantità loro assegnate, delle quantità
effettivamente prodotte.
Anche in base al regolamento di esecuzione della legge n.
468 del 1992, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, nonché sulla base delle
determinazioni della Comunità europea che considera
"produttore" solo l'imprenditore agricolo il quale produca
effettivamente latte all'inizio della campagna lattiera (1^
aprile di ciascun anno), l'AIMA ha condotto una serie di
accertamenti su tutti coloro i quali risultavano produttori di
latte, tesa ad accertare che la produzione fosse in effetti in
essere, giungendo di contro ad individuare i produttori i
quali, titolari di una quota nel periodo 1989/90, avessero di
fatto interrotto la produzione, perdendo così, secondo la
normativa comunitaria, il diritto alla quota.
La delicatezza degli accertamenti appare evidente ove si
consideri che, appunto per l'inserirsi del nuovo sistema, la
prima fase di applicazione risulta la più complessa e quella
destinata a condizionare la funzionalità del regime oltre che
la credibilità dell'Italia dinanzi alla Comunità.
Gli accertamenti dell'AIMA trovano la loro naturale
espressione nel bollettino annuale, il quale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 468 del 1992, viene
pubblicato entro il 31 gennaio di ciascun anno ed indica i
soggetti che sono risultati effettivamente titolari di quota
nella annata lattiero-casearia in corso (che, si ricorda, va
dal 1^ aprile al 31 marzo di ogni anno) e che quindi hanno
diritto a produrre nell'annata che inizierà il 1^ aprile
successivo la quota di latte loro assegnata nel bollettino
stesso.
In sede di prima applicazione della legge (e cioè per
l'annata 1^ aprile 1993-31 marzo 1994) l'AIMA ha proceduto
alla pubblicazione di un bollettino e di tre aggiornamenti,
via via elaborati sulla scorta degli oltre 165.000
accertamenti eseguiti o in corso.
Approssimandosi quindi la scadenza del 31 gennaio destinata
alla pubblicazione del bollettino n. 1 del 1994, destinato
cioè a definire la posizione dei produttori per la prossima
campagna, è stato adottato il decreto-legge 29 gennaio 1994,
n. 74.
Per quanto gli accertamenti dell'AIMA siano pressoché
completati (e si ricorda che essi valgono in primo luogo per
la campagna in corso), la situazione dei singoli produttori
non può ancora essere considerata certa a tutti gli effetti.
Ciò principalmente a causa delle ampie resistenze
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opposte da una parte del mondo agricolo alla perdita della
quota o anche a carico di soggetti di fatto autoesclusisi
dalla produzione negli anni passati, ma non disposti a perdere
un "diritto potenziale" che ritengono acquisito nel patrimonio
aziendale.
E' dunque in corso una revisione degli elenchi dell'AIMA,
sia sulla scorta di ricorsi amministrativi sia d'ufficio, al
fine di depurare gli elenchi degli inevitabili errori od
inesattezze.
In tale quadro appare evidente che il termine del 31
gennaio, previsto per la pubblicazione del bollettino valevole
per la campagna prossima, non può essere rispettato. Allo
stato, infatti, tale bollettino dovrebbe contenere le medesime
risultanze, contenute nell'ultimo aggiornamento del bollettino
1994, ma proprio tali risultanze, come si è esposto, non
possono considerarsi allo stato definitive.
Né per altro appare possibile ottemperare con riserva al
termine di legge.
In effetti la pubblicazione del bollettino entro il 31
gennaio di ciascun anno, quindi con due mesi di anticipo
rispetto all'inizio della campagna lattiera per la quale è
destinato a valere, ha lo scopo principale di permettere alle
aziende produttrici ed acquirenti di latte di programmare la
propria attività e la stipulazione dei contratti.
Sarebbe quindi estremamente nocivo alla correttezza
dell'intero sistema pubblicare un bollettino destinato a
subire, probabilmente, modifiche. Anzi appare evidente che la
pubblicazione potrebbe essere intesa quale provvedimento di
assegnazione definitivo, suscettibile successivamente solo di
un annullamento o di una revoca sostenuti, secondo l'indirizzo
giurisprudenziale, da motivi concreti di interesse
pubblico.
In sostanza sarebbe ben difficile, sul piano giuridico,
giungere ad una successiva revisione in diminuzione delle
quote indicate sul bollettino stesso, con gli evidenti dannosi
riflessi nei rapporti con la Comunità europea.
Peraltro il detto termine del 31 gennaio ha chiaramente
natura perentoria, non già nel senso che il suo decorrere
infruttuoso fa venire meno il potere della amministrazione di
emettere il bollettino stesso, ma nel senso più pregnante per
cui il mancato rispetto induce una responsabilità
dell'amministrazione per il disservizio e le difficoltà, e
quindi gli eventuali danni, procurati agli operatori del
settore.
A ciò si aggiunga che la mancata definizione della
assegnazione di quote per l'annata successiva è vista dalla
Comunità come violazione degli accordi, i quali prevedono, si
ribadisce, la assoluta certezza e chiarezza del quadro
d'insieme delle assegnazioni.
Si appalesava quindi indispensabile che, per periodo di
applicazione 1994-1995, e cioè limitatamente al bollettino che
dovrebbe essere pubblicato entro il 31 gennaio 1994, si
provvedesse ad uno slittamento del termine per dare modo
all'AIMA ed ai produttori di definire reciprocamente le
proprie pendenze, e giungere quindi all'inizio della campagna
lattiera (1^ aprile 1994) ad una definizione certa delle
assegnazioni.
Nel frattempo, e precisamente nella riunione del 29 marzo
ultimo scorso, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura
dell'Unione europea ha prorogato di tre mesi, sino cioè al 30
giugno 1994, la campagna lattiero casearia 1993/94.
Si rende quindi indispensabile aggiornare la data
dell'adempimento dell'AIMA almeno al 30 aprile 1994, al fine
di permettere all'AIMA stessa di completare i controlli
tenendo conto della situazione mutata a seguito della proroga
della campagna disposta dall'Unione europea.
In sostanza permangono le medesime esigenze prospettatesi
in sede di adozione del decreto-legge n. 74 del 1994, ma il
termine di riferimento deve essere nuovamente fissato in data
successiva, che congruamente è stata individuata al 30 aprile
1994.
L'urgenza di provvedere mediante decreto-legge è quindi
insita in quanto si è esposto.
Il predetto decreto-legge n. 74 del 1994 è stato esaminato
dalla Commissione agricoltura della Camera ma non è stato
convertito in legge, per cui se ne rende necessaria la
reiterazione.
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Si ritiene peraltro di dover integrare il testo con la
norma di cui all'articolo 2, introdotta su proposta del
relatore onorevole Bruni, presidente della Commissione
agricoltura della Camera in sede di esame del decreto-legge 29
gennaio 1994, n. 74, la quale tende a chiarire alcuni aspetti
applicativi della legge 26 novembre 1992, n. 468, che hanno
dato luogo a difficoltà interpretative in sede di prima
applicazione.
In effetti il comma 4 dell'articolo 2 della legge
stabilisce che la mancata produzione e commercializzazione per
un periodo di 12 mesi (o di 24 in caso di forza maggiore)
comporta per i produttori la perdita della quota che
confluisce nella riserva nazionale.
La norma, dettata all'evidenza per il funzionamento a
regime del sistema delle quote latte e della loro pubblicità
tramite i bollettini emessi dall'AIMA, non è pienamente
comprensibile se applicata all'annata lattiera 1993/94.
Si consideri infatti che il periodo di osservazione di 12
(o 24) mesi, nel funzionamento a regime, va riguardato a
ritroso con riferimento alla quota assegnata tramite il
bollettino AIMA dell'anno precedente.
Per la campagna 1993/94, invece, non è possibile una tale
osservazione atteso che nell'anno precedente, ovvero nella
campagna 1992/93, non era ancora funzionante il sistema dei
bollettini e dunque non esiste il termine di paragone rispetto
al quale determinare la mancata utilizzazione della quota e
dunque la sua decadenza.
Si rende così necessaria una norma di interpretazione
autentica, dotata del ben noto effetto retroattivo, che
chiarisca che limitatamente alla campagna 1993/94 (quella
appunto di prima applicazione della legge e che è tuttora in
corso, e da ciò l'urgenza del provvedimento) il periodo di
riferimento di 12 e 24 mesi deve essere quello computato a
ritroso dal 30 novembre 1993. Tale data è stata scelta in
quanto costituisce il termine finale concesso dalla legge per
la cessione della quota (articolo 10, comma 6).
In altri termini, mentre nel funzionamento a regime del
sistema il decorso del periodo consecutivo di mancata
produzione può verificarsi in qualsiasi momento della campagna
lattiera, nella prima applicazione della legge non può che
farsi riferimento alla data limite concessa per la cessione
della quota, intendendosi cioè che la titolarità della stessa,
che costituisce il presupposto per la cessione del diritto, è
giustificata dalla produzione almeno nei precedenti 12 mesi (o
24 in caso di forza maggiore).
Peraltro, poiché ai sensi delle disposizioni comunitarie la
commercializzazione del latte o la utilizzazione giuridica
della quota corrispondente sono considerate equivalenti, la
norma interpretativa chiarisce che la decadenza della quota è
impedita altresì dalla commercializzazione, cessione o
comunque utilizzazione della stessa.
Il provvedimento non comporta alcun onere e quindi di non
si appalesa necessaria la relazione tecnica.
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