| 1. I medici e gli infermieri di cui all'articolo 1, se
soggetti alla leva militare, possono svolgere il servizio
civile sostitutivo di quello militare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n.1139, a bordo
delle navi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.
2. I giovani che intendono avvalersi della disposizione di
cui al comma 1 presentano domanda al distretto militare di
appartenenza.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, a cui i
distretti militari comunicano periodicamente l'elenco dei
richiedenti l'autorizzazione al servizio civile ai sensi del
comma 1, stipula speciali convenzioni con gli armatori delle
navi interessate all'utillizzo di tale personale.
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