| 1. E' facoltà del Ministero dei trasporti e della
navigazione estendere l'applicazione degli articoli 1 e 2
anche alle navi di bandiera italiana che, pur operando in
navigazione mediterranea, sono soggette a rischi particolari
per l'incolumità e la salute degli equipaggi. Tale
provvedimento viene deliberato dal Ministro, anche a seguito
di istanza motivata dell'armatore o delle organizzazioni
sindacali dei marittimi.
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