| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale, un decreto legislativo contenente norme di esenzioni
fiscali in favore degli armatori che si avvalgono della
presente legge, in conformità ai princìpi ed ai criteri
direttivi da essa desumibili.
| |