| 1. Ai fini della presente legge il termine "nomade" si
intende comprensivo di tutti i gruppi di zingari Rom o Sinti o
di nomadi comunque denominati, identificabili culturalmente o
etnicamente e assimilabili ai primi. Allo scopo di garantire
il diritto al nomadismo o, se richiesta, alla stanzialità
all'interno del territorio nazionale e garantire che tale
diritto venga esercitato in termini civili, la Repubblica
stabilisce norme per l'ingresso, il transito, la stanzialità e
l'eventuale integrazione di queste popolazioni e determina le
risorse finanziarie a ciò destinate.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle
regioni sulla base di programmi annuali che le stesse
approvano, sentite le province, i comuni e i consorzi di
comuni. Per la realizzazione di tali programmi le regioni sono
tenute a trasferire agli enti locali, singoli o consorziati,
nonché ad enti pubblici o organizzazioni di volontariato
legalmente riconosciute le risorse finanziarie necessarie
entro un mese dalla data di trasferimento ad esse di dette
risorse da parte dello Stato.
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