| 1. Per definire quanto previsto dall'articolo 1 lo Stato,
che si avvale a tal fine oltre che delle proprie strutture
anche delle organizzazioni di volontariato, organizza, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con il concorso delle regioni, degli enti locali e delle
predette organizzazioni di volontariato, l'Osservatorio
nazionale nomadi, istituito ai sensi dell'articolo 3, con il
compito di valutare la capacità di accoglienza nel proprio
territorio e nell'ambito di ogni regione.
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