| 1. L'accoglienza dei nomadi, definiti ai sensi della
presente legge, nel territorio nazionale è determinata dalla
disponibilità di campi di sosta adeguati, nonché di strutture
per l'istruzione pubblica e di servizi socio-sanitari. A
questo scopo sono assicurati alle regioni finanziamenti
adeguati per la realizzazione, la gestione e il riadattamento
di aree attrezzate di sosta già esistenti nonché di servizi
socio-sanitari.
2. I comuni sprovvisti di adeguati campi di sosta sono
tenuti, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a realizzare quanto previsto dal comma 1. Nel
frattempo è loro compito individuare aree idonee sostitutive
provviste dei servizi igienici e tecnologici essenziali ad una
dignitosa esistenza civile.
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