| 1. I servizi nelle aree attrezzate di sosta sono
assicurati, per le materie di competenza, dalle circoscrizioni
ove operano, o, in loro assenza, dai comuni e dai distretti
socio-sanitari.
2. I comuni e le unità sanitarie locali devono garantire la
disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle
circoscrizioni e nei distretti socio-sanitari, idoneo ad
assicurare i servizi di cui al comma 1, garantendo comunque
l'osservanza dei
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regolamenti della vita del campo, il coordinamento con gli
uffici comunali, l'educazione sanitaria, la prevenzione dei
rischi in materia d'igiene, il coordinamento con le scuole
frequentate dai nomadi, il coordinamento con il centro per la
giustizia minorile competente per territorio al fine di
assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché a fornire ogni
utile informazione ai nomadi.
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