| 1. Sulla base della legislazione vigente, delle misure e
degli interventi previsti dalla Comunità europea, nonché sulla
base di quelli specificatamente previsti dal Fondo di
ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni, secondo le
direttive delle regioni, adottano le opportune iniziative per
favorire l'accesso alla casa delle famiglie di nomadi che
preferiscono scegliere una sistemazione stabile e integrarsi
con la popolazione locale.
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