| 1. Le regioni, avvalendosi dei comuni e dei loro consorzi,
delle comunità montane, degli enti gestori dei programmi di
formazione professionale, nonché delle associazioni di
volontariato e cooperative, sentita le consulte di cui
all'articolo 11, organizzano annualmente corsi di preparazione
relativi alle professioni e ai mestieri usualmente e
maggiormente praticati dai nomadi. I comuni, i loro consorzi e
le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire
l'educazione permanente, in forme compatibili con la cultura
dei nomadi ed in accordo con i competenti uffici periferici
del Ministero della pubblica istruzione.
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