| 1. Le regioni, con proprie leggi, istituiscono consulte
regionali per la tutela della cultura dei nomadi, presiedute
dal presidente della giunta regionale, disciplinandone la
composizione in modo che sia assicurata la presenza di
rappresentanti delle associazioni di volontariato e di
rappresentanti dei nomadi.
2. Le consulte di cui al comma 1 hanno funzione di stimolo,
valutazione e proposizione per quanto concerne l'attività di
ricerca, l'attuazione delle leggi e la situazione complessiva
della presenza dei nomadi e operano in collegamento con
l'Osservatorio nazionale nomadi di cui all'articolo 3.
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