| 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura è istituito un apposito ufficio che, avvalendosi
della consulenza delle associazioni di volontariato, ha il
compito di agevolare l'iscrizione dei nomadi nel registro
degli esercenti il commercio.
2. I nomadi, anche stranieri o apolidi, che intendono
esercitare attività artigianali
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possono chiedere l'iscrizione all'albo provinciale delle
imprese artigiane al fine di beneficiare delle provvidenze
previste e possono altresì accedere alle procedure
autorizzative e alle agevolazioni economiche previste per
l'acquisto di attrezzature per i parchi di divertimento.
3. Le regioni e gli enti locali possono stipulare con le
organizzazioni di volontariato convenzioni in relazione ai
programmi di intervento previsti dalla presente legge,
concedendo altresì in uso gratuito locali ed attrezzature per
il loro funzionamento e coordinamento amministrativo.
4. I programmi di intervento di cui al comma 3 possono
prevedere attività lavorative socialmente utili e tali da
favorire il ristabilimento di rapporti positivi tra le
popolazioni nomadi e quelle locali.
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