| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Per gli anni successivi si provvede in sede di legge
finanziaria, all'uopo prevedendo l'istituzione di un apposito
capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno,
denominato: "Contributi a comuni ed altri enti locali,
associazioni di volontariato e cooperative per la tutela del
nomadismo e della stanzialità degli appartenenti alla
minoranza nomade".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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