| 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comune di Genova procede all'acquisizione
delle singole parti del complesso monumentale di San Giovanni
di Prè ancora in possesso di privati.
2. Il completamento degli interventi di recupero
architettonico e di restauro del complesso monumentale di San
Giovanni di Prè, ivi compresa l'eliminazione delle
superfetazioni, di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 8 novembre 1958, da parte del comune di Genova, con
l'assistenza tecnica della Soprintendenza per i beni
ambientali e architettonici di Genova, dovrà avvenire entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A tal fine, entro un anno dalla predetta data di entrata in
vigore, la Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici di Genova redige il progetto esecutivo
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delle opere necessarie per il completamento degli
interventi.
3. La disposizione di cui al comma 2 costituisce
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori ivi
previsti, ai sensi delle vigenti leggi.
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