| 1. Per il completamento degli interventi di cui
all'articolo 2, comma 2, è autorizzata per ciascuno degli anni
1994 e 1995 la spesa di lire 500 milioni annui da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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