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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5971
DDL0491-0002
Progetto di legge Camera n. 491 - testo presentato - (DDL12-491)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C491. TESTIPDL
...C491.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC491 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il riordinamento dei porti nazionali
  è stato oggetto di lotte sindacali e di un vivace dibattito
  politico, in considerazione della necessità di adeguare le
  modalità di classificazione e di gestione dei porti alle
  mutate esigenze del trasporto marittimo nazionale e
  internazionale.
    Momenti importanti di tale dibattito sono stati
  l'acquisizione della consapevolezza di dover ragionare non più
  in termini di singoli empori marittimi e tipologie di
  trasporto bensì di "riclassificazione e specializzazione dei
  porti, di trasporti intermodali" e nello stesso tempo di
  affrontare in modo più moderno la gestione dei porti stessi,
  l'assetto giuridico e le relazioni tra loro dei diversi
  soggetti pubblici e privati
  che operano all'interno degli scali marittimi.
    Né possiamo dimenticare il ruolo importante ma ormai datato
  che alla gestione dei porti assegna il codice della
  navigazione.
    La presente proposta di legge vuole affrontare la questione
  dell'attribuzione delle aree che, pur appartenendo formalmente
  al demanio marittimo, di fatto non hanno più alcuna attinenza
  con l'attività marittimo-portuale vera e propria.
    Aree che da tempo e sempre più sono destinate ad una
  vocazione tipicamente "cittadina", recuperando così un ruolo
  che le caratterizzò per secoli e che solo la politica
  centralistica dello Stato sabaudo e del Regno di Sardegna
  prima e le esigenze
 
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  militari poi affidarono appunto alla gestione statale anziché
  a quella comunale.
    Questa situazione, nel corso degli ultimi decenni, ha
  determinato la necessità di inventare di volta in volta
  strumenti di gestione di singoli settori dei porti, che
  rispondevano alle esigenze di lottizzazione partitica più che
  a quelle oggettive dei porti stessi, della loro
  riorganizzazione coinvolgente sia l'assetto territoriale, che
  quello del lavoro.
    Consorzi, enti e aziende operanti nell'ambito portuale
  hanno svolto un ruolo centralistico per conto dello Stato di
  cui erano emanazione ed espressione, come una sorta di
  "prefetture" con poteri anacronistici rispetto alla moderna
  democrazia nell'amministrare i beni pubblici delle città.
    Questo ci porta a sottolineare la necessità di un ampio
  coinvolgimento nella gestione del porto delle diverse
  componenti pubbliche e private interessate alla sua attività,
  ma anche l'idea che la realizzazione degli strumenti che
  garantiscono tale coinvolgimento è altra cosa rispetto alla
  gestione centralistica dello Stato che vi è stata fino ad ora
  e deve vedere il comune al centro di tale processo, qualunque
  soluzione venga adottata.
    Vi è inoltre da considerare il fatto che in molti litorali
  adiacenti ai porti o all'interno dei porti stessi si sono
  avuti nel tempo interventi e destinazioni di varia natura e
  con diverse finalità turistiche, commerciali, produttive che
  pongono riflessioni sull'attualità o meno dell'assetto
  vigente.
    Insomma sono state realizzate opere che hanno una evidente
  vocazione civile, non legate alla funzione portuale, e quindi
  tali da doversi affidare all'organismo rappresentativo dello
  Stato più vicino ai cittadini, e cioè al comune.
    Assumendo Genova come esempio si potrà ragionevolmente
  proporre, in questa ottica, che l'area Expo e la "fascia di
  rispetto" di Pegli, Prà, Voltri, l'area della Fiera
  internazionale e la stessa "Lanterna", simbolo storico
  internazionale del porto di Genova, siano sdemanializzati,
  passino alla competenza del comune e godano di una
  valorizzazione diretta e libera da mediazioni
  politico-burocratiche che non hanno più senso.
    Positivo, al riguardo, è stato il passaggio alla proprietà
  comunale dell'area ex Expo per la quale è auspicabile un uso
  coerente con i caratteri urbani, produttivi e sociali della
  città.
    Altrettanto si potrebbe fare per altre strutture dei porti
  italiani, con vantaggi per le popolazioni e gli enti
  locali.
    Richiamiamo, del resto, l'attenzione dei colleghi deputati
  sul principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della
  Costituzione e sulla lunga storia della pressione, legittima,
  degli enti locali nei confronti dello Stato sulla questione
  del demanio marittimo.
    Crediamo che la realtà del Paese sia oggi matura per tale
  atto né manchino allo Stato le possibilità di controllare ed
  evitare, con i suoi mezzi ordinari, che il passaggio delle
  competenze ai comuni degli spazi che non hanno più una
  funzione marittima portuale siano oggetto di speculazioni e
  finalità contrarie agli interessi pubblici.
    Già il Consiglio di Stato, con sentenza dell'adunanza
  plenaria del 1^ gennaio 1963, affermava il principio che
  l'assoggettamento di un bene alla sola disciplina dello Stato
  era legato al sussistere della funzione pubblica portuale del
  demanio marittimo.  Venendo meno questa funzione, tale
  assoggettamento non ha, a giudizio dei presentatori della
  presente proposta di legge, più ragione di esistere.
    Ricordiamo anche una sentenza, al riguardo, della corte
  d'appello di Genova del 1952: "vi sono complessi demaniali,
  tipici del demanio marittimo e del demanio militare, in cui la
  pubblica funzione all'esplicazione della quale essi sono
  destinati non soffre limitazioni di sorta".
    La sentenza del Consiglio di Stato dianzi citata fu
  annullata dalla Corte di cassazione: è interessante osservare
  che la relativa motivazione presuppone una sorta di
  irresponsabilità da parte dell'ente locale
 
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  che non ha ragione di essere: "la destinazione dei beni
  demaniali marittimi è volta a soddisfare gli interessi
  pubblici generali della navigazione e del traffico
  marittimo... la tutela degli interessi pubblici generali alla
  navigazione e al traffico marittimo è riservata direttamente
  allo Stato... per cui ogni ingerenza degli organi del comune
  va senz'altro esclusa".
    E tale "irresponsabilità" del comune non ha ragione di
  essere tanto più per quegli spazi interni ai porti ma privi
  ormai di funzioni portuali che sono oggetto della presente
  proposta di legge.
    Al contrario dell'opinione che ci pare sia sottesa dalla
  citata sentenza della Corte di cassazione, vogliamo osservare
  che, spesso, proprio per colpa di questa gestione
  burocratico-centralistica dei porti e delle zone demaniali
  marittime, le stesse si sono rivelate vere e proprie zone
  "franche" in cui si è talvolta costruito in dispregio di
  qualsiasi tutela dell'interesse estetico e urbanistico della
  città.
    Un vasto contenzioso al riguardo è emerso in tutti questi
  anni; i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio
  1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616, dando attuazione
  all'ordinamento regionale, hanno delegato alle regioni
  funzioni amministrative dello Stato per parte delle zone
  demaniali marittime, mentre sia il codice civile, all'articolo
  822, sia quello della navigazione (articoli 28, 30, eccetera),
  confermano allo Stato e all'Amministrazione della marina
  mercantile l'uso del demanio marittimo.  Si tratta di un
  contenzioso su cui non intendiamo operare ma nel quale, lo
  ricordiamo, le ragioni di chi vuol mantenere la centralità
  dello Stato in queste competenze sono ragioni storico-militari
  ormai superate e, comunque, sempre giustificate dal persistere
  della destinazione di funzioni marittimo-portuali non
  attinenti, quindi, alle aree oggetto della presente proposta
  di legge che hanno perso oggettivamente tale ruolo assumendo
  funzioni esclusivamente civili e urbane.
 
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