| Onorevoli Colleghi! -- Il riordinamento dei porti nazionali
è stato oggetto di lotte sindacali e di un vivace dibattito
politico, in considerazione della necessità di adeguare le
modalità di classificazione e di gestione dei porti alle
mutate esigenze del trasporto marittimo nazionale e
internazionale.
Momenti importanti di tale dibattito sono stati
l'acquisizione della consapevolezza di dover ragionare non più
in termini di singoli empori marittimi e tipologie di
trasporto bensì di "riclassificazione e specializzazione dei
porti, di trasporti intermodali" e nello stesso tempo di
affrontare in modo più moderno la gestione dei porti stessi,
l'assetto giuridico e le relazioni tra loro dei diversi
soggetti pubblici e privati
che operano all'interno degli scali marittimi.
Né possiamo dimenticare il ruolo importante ma ormai datato
che alla gestione dei porti assegna il codice della
navigazione.
La presente proposta di legge vuole affrontare la questione
dell'attribuzione delle aree che, pur appartenendo formalmente
al demanio marittimo, di fatto non hanno più alcuna attinenza
con l'attività marittimo-portuale vera e propria.
Aree che da tempo e sempre più sono destinate ad una
vocazione tipicamente "cittadina", recuperando così un ruolo
che le caratterizzò per secoli e che solo la politica
centralistica dello Stato sabaudo e del Regno di Sardegna
prima e le esigenze
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militari poi affidarono appunto alla gestione statale anziché
a quella comunale.
Questa situazione, nel corso degli ultimi decenni, ha
determinato la necessità di inventare di volta in volta
strumenti di gestione di singoli settori dei porti, che
rispondevano alle esigenze di lottizzazione partitica più che
a quelle oggettive dei porti stessi, della loro
riorganizzazione coinvolgente sia l'assetto territoriale, che
quello del lavoro.
Consorzi, enti e aziende operanti nell'ambito portuale
hanno svolto un ruolo centralistico per conto dello Stato di
cui erano emanazione ed espressione, come una sorta di
"prefetture" con poteri anacronistici rispetto alla moderna
democrazia nell'amministrare i beni pubblici delle città.
Questo ci porta a sottolineare la necessità di un ampio
coinvolgimento nella gestione del porto delle diverse
componenti pubbliche e private interessate alla sua attività,
ma anche l'idea che la realizzazione degli strumenti che
garantiscono tale coinvolgimento è altra cosa rispetto alla
gestione centralistica dello Stato che vi è stata fino ad ora
e deve vedere il comune al centro di tale processo, qualunque
soluzione venga adottata.
Vi è inoltre da considerare il fatto che in molti litorali
adiacenti ai porti o all'interno dei porti stessi si sono
avuti nel tempo interventi e destinazioni di varia natura e
con diverse finalità turistiche, commerciali, produttive che
pongono riflessioni sull'attualità o meno dell'assetto
vigente.
Insomma sono state realizzate opere che hanno una evidente
vocazione civile, non legate alla funzione portuale, e quindi
tali da doversi affidare all'organismo rappresentativo dello
Stato più vicino ai cittadini, e cioè al comune.
Assumendo Genova come esempio si potrà ragionevolmente
proporre, in questa ottica, che l'area Expo e la "fascia di
rispetto" di Pegli, Prà, Voltri, l'area della Fiera
internazionale e la stessa "Lanterna", simbolo storico
internazionale del porto di Genova, siano sdemanializzati,
passino alla competenza del comune e godano di una
valorizzazione diretta e libera da mediazioni
politico-burocratiche che non hanno più senso.
Positivo, al riguardo, è stato il passaggio alla proprietà
comunale dell'area ex Expo per la quale è auspicabile un uso
coerente con i caratteri urbani, produttivi e sociali della
città.
Altrettanto si potrebbe fare per altre strutture dei porti
italiani, con vantaggi per le popolazioni e gli enti
locali.
Richiamiamo, del resto, l'attenzione dei colleghi deputati
sul principio autonomistico sancito dall'articolo 5 della
Costituzione e sulla lunga storia della pressione, legittima,
degli enti locali nei confronti dello Stato sulla questione
del demanio marittimo.
Crediamo che la realtà del Paese sia oggi matura per tale
atto né manchino allo Stato le possibilità di controllare ed
evitare, con i suoi mezzi ordinari, che il passaggio delle
competenze ai comuni degli spazi che non hanno più una
funzione marittima portuale siano oggetto di speculazioni e
finalità contrarie agli interessi pubblici.
Già il Consiglio di Stato, con sentenza dell'adunanza
plenaria del 1^ gennaio 1963, affermava il principio che
l'assoggettamento di un bene alla sola disciplina dello Stato
era legato al sussistere della funzione pubblica portuale del
demanio marittimo. Venendo meno questa funzione, tale
assoggettamento non ha, a giudizio dei presentatori della
presente proposta di legge, più ragione di esistere.
Ricordiamo anche una sentenza, al riguardo, della corte
d'appello di Genova del 1952: "vi sono complessi demaniali,
tipici del demanio marittimo e del demanio militare, in cui la
pubblica funzione all'esplicazione della quale essi sono
destinati non soffre limitazioni di sorta".
La sentenza del Consiglio di Stato dianzi citata fu
annullata dalla Corte di cassazione: è interessante osservare
che la relativa motivazione presuppone una sorta di
irresponsabilità da parte dell'ente locale
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che non ha ragione di essere: "la destinazione dei beni
demaniali marittimi è volta a soddisfare gli interessi
pubblici generali della navigazione e del traffico
marittimo... la tutela degli interessi pubblici generali alla
navigazione e al traffico marittimo è riservata direttamente
allo Stato... per cui ogni ingerenza degli organi del comune
va senz'altro esclusa".
E tale "irresponsabilità" del comune non ha ragione di
essere tanto più per quegli spazi interni ai porti ma privi
ormai di funzioni portuali che sono oggetto della presente
proposta di legge.
Al contrario dell'opinione che ci pare sia sottesa dalla
citata sentenza della Corte di cassazione, vogliamo osservare
che, spesso, proprio per colpa di questa gestione
burocratico-centralistica dei porti e delle zone demaniali
marittime, le stesse si sono rivelate vere e proprie zone
"franche" in cui si è talvolta costruito in dispregio di
qualsiasi tutela dell'interesse estetico e urbanistico della
città.
Un vasto contenzioso al riguardo è emerso in tutti questi
anni; i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1972, n. 8, e 24 luglio 1977, n. 616, dando attuazione
all'ordinamento regionale, hanno delegato alle regioni
funzioni amministrative dello Stato per parte delle zone
demaniali marittime, mentre sia il codice civile, all'articolo
822, sia quello della navigazione (articoli 28, 30, eccetera),
confermano allo Stato e all'Amministrazione della marina
mercantile l'uso del demanio marittimo. Si tratta di un
contenzioso su cui non intendiamo operare ma nel quale, lo
ricordiamo, le ragioni di chi vuol mantenere la centralità
dello Stato in queste competenze sono ragioni storico-militari
ormai superate e, comunque, sempre giustificate dal persistere
della destinazione di funzioni marittimo-portuali non
attinenti, quindi, alle aree oggetto della presente proposta
di legge che hanno perso oggettivamente tale ruolo assumendo
funzioni esclusivamente civili e urbane.
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