| 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle finanze, determina, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di attuazione di quanto previsto
all'articolo 1.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le modalità
di trasferimento dei beni immobili, dei manufatti e dei beni
mobili ai comuni interessati.
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