| 1. L'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992,
n. 468, si interpreta nel senso che, limitatamente alla
assegnazione del quantitativo di riferimento per la campagna
lattiero-casearia 1993-1994, non si verifica la perdita della
quota ove il produttore abbia commercializzato, ceduto anche
temporaneamente o utilizzato mediante contratti associativi la
quota stessa nel periodo di osservazione compreso tra il 1^
dicembre 1992 ed il 30 novembre 1993, ovvero, in caso di forza
maggiore o impossibilità sopravvenuta, tra il 1^ dicembre 1991
ed il 30 novembre 1993.
(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile
1994.
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