| 1. La regione Liguria, entro il termine di cui all'articolo
1, su conforme proposta dei comuni di Cogoleto e Arenzano,
sentite la provincia di Genova, le organizzazioni sindacali e
l'impresa interessata, approva un piano di bonifica e di
rilancio ambientale e occupazionale della Val Lerone.
2. Il piano di cui al comma 1 ha lo scopo di neutralizzare
e rendere innocui le terre, i fanghi e le acque della zona
interessata e individuare le opere di ripristino ambientale
nonché le destinazioni d'uso di eventuali strutture
superstiti.
3. L'attività di bonifica deve interessare il complesso
delle terre impregnate di sostanze nocive lungo il litorale di
Cogoleto e di Arenzano, e lungo il letto e gli argini del
torrente Lerone, l'emungimento e la depurazione delle acque
subalvee, le terre e i fanghi giacenti nello stabilimento di
cui all'articolo 1 e in ogni altro sito del territorio
interessato.
4. Le terre e i fanghi di risulta del processo di bonifica
sono inviati alle discariche indicate dalla regione
Liguria.
5. Nell'attuazione del piano di bonifica sono utilizzate
prioritariamente le risorse professionali e tecniche locali,
con particolare riferimento ai dipendenti dell'impresa la cui
attività è interrotta ai sensi dell'articolo 1.
| |