| 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, la
regione Liguria, anche tramite i propri enti strumentali, può
costituire una società per azioni a partecipazione pubblica
maggioritaria, con l'impegno di assumere la manodopera che si
renda eccedente a seguito dell'applicazione dell'articolo 1,
alle stesse condizioni contrattuali in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge.
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