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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


5987
DDL0492-0010
Progetto di legge Camera n. 492 - testo presentato - (DDL12-492)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C492. TESTIPDL
...C492.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC492 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I lavoratori già impiegati nelle attività produttive
  interrotte ai sensi dell'articolo 1, messi in mobilità,
  ricevono un'indennità speciale pari all'importo della
  retribuzione loro spettante alla data di entrata in vigore
  della presente legge.  La predetta indennità è erogata dalla
  regione Liguria; l'erogazione cessa con l'assunzione del
  lavoratore da parte della società di cui all'articolo 7, o con
  il suo pensionamento anticipato, sulla base di accordi
  conclusi con le rappresentanze sindacali territoriali e
  aziendali.
    2.  Ai fini del conseguimento delle prestazioni
  pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione
  obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
  gli infortuni sul lavoro (INAIL), prestati nello stabilimento
  di cui all'articolo 1, sono moltiplicati per il coefficiente
  1,5.  La Luigi Stoppani s.p.a. corrisponde alla gestione di cui
  all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, entro trenta
  giorni dalla richiesta dell'INPS, per ciascun dipendente che
  usufruisce del pensionamento anticipato, un contributo pari al
  30 per cento degli oneri complessivi ad esso relativi.
 
                               Pag. 5
 
    3.  Le imprese che, entro un anno dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, assumano lavoratori già impiegati
  nelle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1,
  godono della fiscalizzazione degli oneri sociali per un
  massimo di dieci anni dalla data dell'assunzione.
    4.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, pari a lire cinque miliardi annui, si provvede, per
  il triennio 1994-1996, mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
  bilancio.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-492 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0492 TOTPAG=0006 TOTDOC=0013 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=014 PAGFIN=0005 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=049200 00 FASCIDC=12DDL0492 SORTNAV=0049200 000 00000 ZZDDLC492 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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