| 1. I lavoratori già impiegati nelle attività produttive
interrotte ai sensi dell'articolo 1, messi in mobilità,
ricevono un'indennità speciale pari all'importo della
retribuzione loro spettante alla data di entrata in vigore
della presente legge. La predetta indennità è erogata dalla
regione Liguria; l'erogazione cessa con l'assunzione del
lavoratore da parte della società di cui all'articolo 7, o con
il suo pensionamento anticipato, sulla base di accordi
conclusi con le rappresentanze sindacali territoriali e
aziendali.
2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione
obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), prestati nello stabilimento
di cui all'articolo 1, sono moltiplicati per il coefficiente
1,5. La Luigi Stoppani s.p.a. corrisponde alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88, entro trenta
giorni dalla richiesta dell'INPS, per ciascun dipendente che
usufruisce del pensionamento anticipato, un contributo pari al
30 per cento degli oneri complessivi ad esso relativi.
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3. Le imprese che, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, assumano lavoratori già impiegati
nelle attività produttive interrotte ai sensi dell'articolo 1,
godono della fiscalizzazione degli oneri sociali per un
massimo di dieci anni dalla data dell'assunzione.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, pari a lire cinque miliardi annui, si provvede, per
il triennio 1994-1996, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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