| 1. La regione Liguria predispone ed attua uno specifico
piano di sviluppo socioeconomico della Val Lerone, distinto
dagli altri eventuali piani di sviluppo regionali.
2. Il piano di cui al comma 1, assumendo come elementi
fondamentali i bisogni della popolazione e del territorio,
contiene:
a) le proposte di riutilizzo delle aree e degli
impianti resi disponibili o acquisiti dalla regione Liguria ai
sensi dell'articolo 5, in attività di pubblico interesse e in
attività produttive non inquinanti;
b) l'individuazione dei settori produttivi basati
sulle risorse e sulle vocazioni locali sviluppabili e degli
interventi pubblici necessari al loro rilancio;
c) l'individuazione degli incentivi fiscali e
finanziari destinati alle imprese produttive non inquinanti
che, entro un anno dall'approvazione del piano, decidano di
avviare o sviluppare nella Val Lerone attività coerenti con le
indicazioni del piano stesso.
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3. Il piano di cui al presente articolo si avvale degli
stanziamenti statali di cui all'articolo 10.
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