| 1. Per l'erogazione della indennità speciale di cui
all'articolo 8, comma 1, per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 2 e per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 9, è istituito un fondo cui affluiscono:
a) le somme versate dalla Luigi Stoppani s.p.a. ai
sensi dell'articolo 4;
b) un contributo dello Stato, determinato in lire
sei miliardi per il 1994 e da determinarsi per gli esercizi
successivi nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni;
c) gli eventuali contributi della Comunità europea,
finalizzati all'opera di bonifica.
2. All'onere di cui al comma 1, lettera b), stimato
in lire sei miliardi per il 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere
ai comuni di Cogoleto e di Arenzano mutui decennali, con
ammortamento a totale carico dello Stato, per un importo
complessivo di lire venti miliardi nel 1994, al fine di
realizzare le opere di bonifica e di sviluppo previste dal
piano di cui all'articolo 9.
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