| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1994, i veicoli e gli
autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe
annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive
modificazioni, nonché alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita con l'articolo 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786, esclusivamente se vengono
immessi alla circolazione su strade pubbliche.
2. Il pagamento della tassa di cui al comma 1 è
effettuabile in un'unica soluzione per una durata pari a
dodici mensilità decorrenti dal 1^ gennaio, 1^ maggio, 1^
settembre dell'anno solare nel quale si corrisponde il
pagamento e scadenti rispettivamente il 31 dicembre, il 30
aprile, il 31 agosto dell'anno solare successivo.
3. Il pagamento della tassa di cui al comma 1 è altresì
effettuabile per periodicità quadrimestrali decorrenti dal 1^
gennaio, 1^ maggio, 1^ settembre dell'anno solare nel quale si
corrisponde il pagamento e scadenti, rispettivamente, il 30
aprile, il 31 agosto, il 31 dicembre dell'anno solare
medesimo.
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